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Giurisprudenza

Costi assicurativi e calcolo del TEG a fini usura

30 Ottobre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 28 ottobre 2026, n. 27925 – Pres. Terrusi, Rel. D’Acquino

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 27925 del 28 ottobre 2026, si è espressa in materia di costi assicurativi e calcolo del tasso a fini usura, definendo i criteri di inclusione delle polizze nel Tasso Effettivo Globale (TEG) ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario.

La Suprema Corte, richiamando la recente pronuncia della Cassazione n. 17358/2026, ha ricordato che ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, c. 4, c.p., essendo sufficiente, allo scopo, che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.

Si ricorda che della distribuzione delle polizze assicurative collegate ai contratti di credito (PPI), nonché delle problematiche e degli effetti conseguenti alla loro qualifica (come facoltative, facoltative pure o obbligatorie) se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar del 10 dicembre 2026, organizzato dalla nostra rivista “La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI) – Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II”.

La controversia trae origine dall’azione di ripetizione di indebito oggettivo promossa dalla società mutuataria nei confronti dell’istituto di credito, deducendo il superamento del tasso soglia usurario in relazione ad un contratto di mutuo fondiario ipotecario; conseguentemente, la Corte di Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che ai fini dell’usurarietà debba adottarsi un’interpretazione onnicomprensiva comprensiva delle spese di polizza.

Dunque, l’istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 644 c.p., della L. 108/1996, dell’art. 1815 c.c. e dei decreti ministeriali di rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM).

Ciononostante, la Corte ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile ex art. 360-bis c. 1 n. 1 c.p.c., articolando la decisione sui seguenti principi:

  • l’omnicomprensività dell’art. 644 comma 4 c.p., che impone la rilevanza di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi comprese le polizze sostenute dal debitore (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 17358/2026)
  • la presunzione di collegamento negoziale, che opera ogni qualvolta sussista contestualità temporale tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del finanziamento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 3025/2022)
  • l’onere della prova del legame funzionale, che può essere assolto con qualsiasi mezzo, assumendo rilievo la finalità di tutelare in primo luogo gli interessi della banca (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 21831/2025)
  • la qualificazione dei costi assicurativi quali elementi del TEG si applica anche ai contratti stipulati anteriormente al 2010, prevalendo la norma imperativa sulle istruzioni della Banca d’Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8806/2017).

Nello specifico, in riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata, per la Cassazione, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, accertando in fatto il collegamento negoziale tra il costo della polizza ed il contratto di mutuo; pertanto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile la doglianza dell’istituto di credito, confermando l’inclusione degli oneri assicurativi nel calcolo del tasso effettivo (TEG) a fini della verifica del superamento del tasso-soglia usura.

In definitiva, la contestualità tra la spesa assicurativa e l’erogazione del mutuo radica la presunzione di collegamento negoziale, determinando la computabilità del relativo costo ai fini del superamento del tasso soglia usurario.

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