Con ordinanza del 9 ottobre 2023, n. 7800, il Tribunale di Milano (dott.ssa Marconi) si è espresso in tema di convocazione dell’Assemblea da parte del Collegio sindacale.
Il Consiglio di amministrazione di una società per azioni, in regime di prorogatio per scadenza del termine dell’incarico, ha impugnato la deliberazione del Collegio sindacale avente ad oggetto la convocazione dell’Assemblea, su richiesta del socio unico, per la nomina dei nuovi organi sociali.
Gli amministratori hanno inoltre richiesto la sospensione dell’efficacia di detta delibera, con conseguente inibitoria allo svolgimento dell’Assemblea, affermando, fra il resto, la mancanza dei presupposti di cui all’art. 2406, comma 2, c.c., norma che subordina l’esercizio di tale potere di convocazione alla circostanza che si siano verificati “fatti censurabili di rilevante gravità” e che ricorra un’“urgente necessità di provvedere”.
Il Tribunale esclude il «fumus di fondatezza dei motivi di illegittimità» della delibera, rilevando il notevole ritardo in cui era incorso il Consiglio di amministrazione nella convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali a seguito della domanda avanzata dal socio ex art. 2367, c.c.
Tale condotta dell’organo amministrativo risulta idonea a rendere legittima e doverosa la convocazione da parte del Collegio, configurando sia un “ingiustificato ritardo da parte degli amministratori” ex art. 2406, c. 1, sia un “fatto censurabile” ex art. 2406, c. 2, C.c. «di inaudita gravità […], essendosi tradotto in un intollerabile ostacolo frapposto dall’organo amministrativo in prorogatio, privo di qualsiasi diritto a permanere nella carica, al diritto del socio unico […] a nominare il nuovo organo amministrativo».
L’“urgente necessità di provvedere” ricorre invece «nella necessità di dotare, quanto prima, la società di un organo amministrativo che goda della fiducia del socio unico […]».
L’Assemblea è pertanto convocata dal Collegio nell’esercizio di un potere autonomo, senza alcuna interferenza nella ripartizione dei poteri fra organi sociali.