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Convenzione Italia e Vaticano in materia fiscale: emanati i provvedimenti attuativi dall’Agenzia delle Entrate

19 Ottobre 2016

Con Provvedimento del 18 ottobre 2016 Prot. n. 2016/ 171521 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137, di approvazione del modello di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 2015.

La Convenzione, oltre a disciplinare lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra le autorità competenti dei due Stati recependo il più aggiornato standard internazionale (articolo 26 del Modello OCSE) in materia, e ad istituire a regime un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia, ha previsto per tali contribuenti una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge 15 dicembre 2014, n. 186, per le annualità di imposta fino al 2015. In particolare, l’articolo 3 della Convenzione contiene le disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute entro il 31 dicembre 2013 (periodi pregressi), mentre il successivo articolo 4 fornisce le indicazioni relative alle annualità 2014 e 2015 (periodo transitorio).

Il provvedimento si compone di n. 4 allegati:

  1. modello di istanza di definizione per le persone fisiche e relative istruzioni;
  2. modello di istanza di definizione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e relative istruzioni;
  3. specifiche tecniche dei dati contenuti nei modelli di istanza di definizione e delle ricevute che attestano l’avvenuta trasmissione;
  4. format per la redazione della documentazione di accompagnamento all’istanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lett. b), della Convenzione.
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