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Controlled Foreing Companies e disciplina fiscale

10 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 408 del 4 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di interazione tra il regime CFC (Controlled Foreing Companies) e la disciplina dei c.d. valori in ingresso di cui all’art. 166-bis del TUIR nel caso di società estera interessata da una operazione straordinaria in ingresso.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, l’art. 166-bis del TUIR individua i criteri per determinare il corretto valore fiscale degli attivi e dei passivi delle società che si trasferiscono in Italia (c.d. entry tax).

Nel caso in cui una società estera che trasferisca la propria sede in Italia sia stata qualificata come Controlled Foreing Companies nella fase di residenza all’estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, gli attivi e i passivi della suddetta società dovranno assumere valori fiscali uguali a quelli impiegati ai fini della disciplina CFC al trentuno dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza.

In relazione all’ipotesi in cui il reddito della controllata estera possa essere imputato per trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime delle Controlled Foreing Companies nel periodo d’imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia troveranno applicazione i criteri di valutazione disposti dall’art. 166-bis TUIR, quando nel periodo d’imposta precedente all’ingresso in Italia della controllata estera sussista la circostanza esimente di cui all’articolo 167, comma 5, del TUIR ovvero non siano integrate congiuntamente le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 167 del TUIR.

Infine, nel caso in cui la fusione transfrontaliera, in continuità giuridica “in entrata”, si perfezionasse nel secondo semestre del periodo di imposta della società estera, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, indipendentemente dalla neutralità o meno dell’operazione, non assumerebbe rilievo, ai fini fiscali, l’eventuale retrodatazione contabile della fusione.

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