Con il principio di diritto n. 5/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul calcolo del contributo di solidarietà straordinario previsto per il 2023 per le imprese del settore energetico, ai sensi dell’art. 1, c. 115-119, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
In particolare, l’Agenzia torna proprio sull‘identificazione del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, ribadendo che il contributo di solidarietà 2023, pari al 50% della base imponibile, non può superare il 25% di tale patrimonio netto.
L’Agenzia precisa che ai fini del calcolo del limite patrimoniale, devono essere considerate anche le variazioni positive da fair value dei derivati speculativi contabilizzate a conto economico nel 2021, in quanto rappresentano utili rilevanti ai fini della determinazione degli extraprofitti.
Al contrario, le riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (riserve Cfh) non rilevano nel computo del patrimonio netto utile al calcolo del tetto massimo.
Tali riserve, infatti, non sono disponibili, hanno natura temporanea e assumono rilievo economico solo nei futuri esercizi in cui si realizzeranno i flussi oggetto della copertura (principio del recycling), come già chiarito nella risposta n. 339/2023.
La base imponibile su cui applicare l’aliquota si determina, ai sensi del comma 116 della L. 197/2022, come l’eccedenza, di almeno il 10%, del reddito IRES 2022, rispetto alla media dei redditi IRES 2018-2021.
Tale reddito si individua con riferimento al rigo RF63 del modello Redditi SC, come indicato nella circolare n. 4/E/2023.