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Giurisprudenza

Contratto di compravendita di partecipazioni societarie: clausole di indennizzo e legittimazione attiva a richiedere i pagamenti dedotti in contratto

18 Gennaio 2018

Alessandro Paccoi, Trainee presso Hogan Lovells Studio Legale

Tribunale di Milano, 8 giugno 2017, n. 7429 – Pres. Riva Crugnola, Rel. Riva Crugnola

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in commento i giudici di merito hanno preso posizione in relazione ad una controversia nascente dall’interpretazione di una clausola di indennizzo contenuta all’interno di un contratto di compravendita di partecipazioni societarie di una S.r.l..

Nello specifico, la società attrice, cessionaria delle quote della summenzionata S.r.l., chiamava in giudizio la convenuta e cedente S.p.A. per richiedere il pagamento in proprio favore di una somma, a titolo di indennizzo, ad essa asseritamente dovuta a seguito di un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate relativo alla struttura dell’intervenuta operazione di cessione. Ai sensi della clausola di indennizzo in questione, parte attrice e convenuta prevedevano che ogni rischio inerente tasse, imposte e tributi concernenti la struttura dell’operazione fosse sopportato nella misura del 50% da ciascuna delle stesse. Parte convenuta contestava però la legittimazione ad agire di parte attrice, sostenendo che questa spettasse invece alla sola S.r.l..

A tal riguardo i giudici di merito, accogliendo la tesi prospettata dalla convenuta società, sostenevano che “il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall’art. 1411 cod. civ., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria – che con l’eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto -, sia dai soci stipulanti, pur nell’ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti” (così Cass. n. 17200/2013, nello stesso senso Cass. n. 9810/1997), precisando che, quanto alla legittimazione dell’attrice, tale legittimazione riguardasse la pretesa di comportamento adempiente in favore del terzo e non già in proprio favore, come invece concludeva parte attrice richiedendo la condanna della convenuta a pagare a sé un importo a titolo di indennizzo.

Il Tribunale concludeva quindi che parte attrice non avesse legittimazione a richiedere la condanna di parte convenuta al pagamento in proprio favore delle suddette somme che, invece, avrebbero dovuto essere corrisposte da quest’ultima in favore della sola terza S.r.l..

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