Il Tribunale di Treviso si è espresso nella fase cautelare di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da soggetti Consumatori che lamentavano l’illegittimità del recesso operato dalla Banca allorquando il mutuo chirografario risultava ancora in regolare ammortamento.
La banca, di contro, fondava la legittimità del proprio operato sulla clausola contrattuale che prevedeva la possibilità di agire con risoluzione/recesso/decadenza dal beneficio del termine al verificarsi di “eventi rilevanti”, indicati ai punti a), b) e c), riconducibili in sintesi a situazioni debitorie con altri e diversi Istituto bancari.
In particolare:
- al punto a) venivano individuate, quali cause di decadenza dal beneficio del termine della parte mutuataria, in aggiunta a quelle già indicate nella norma codicistica, “il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Parte Mutuataria”.
- al punto b) si leggeva tra gli “eventi rilevanti” l’inadempimento di “qualsiasi importo dovuto”.
- al punto c) si consentiva alla Banca di agire qualora qualsiasi indebitamento finanziario assunto verso qualsiasi banca o istituto finanziario fosse dichiarato esigibile senza essere pagato o non venisse pagato alla scadenza finale o la parte mutuataria fosse dichiarata decaduta dal beneficio del termine.
Il Giudice ha ritenuto tale clausola vessatoria ex art. 36 Codice consumo “poiché del tutto squilibrata a favore dell’istituto di credito, in assenza di prova dell’esistenza di una trattativa individuale intercorsa”.
Dichiarata la vessatorietà della clausola, il Giudice ha quindi proceduto a verificare se sussistessero o meno i requisiti per la decadenza dal beneficio del termine a mente di quanto generalmente previsto dall’art. 1186 c.c. “il quale non contempla come rilevante ogni situazione potenzialmente pregiudizievole”. Ha altresì affermato che “lo stato di insolvenza cui fa riferimento l’art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine va valutato con riferimento al momento della decisione”.
Ciò posto ha “osservato come, nel caso di specie, debba considerarsi:
- a) che l’ammortamento del mutuo per cui è causa, alla data di risoluzione del contratto e di decadenza dal beneficio del termine del 27 novembre 2024, era come sopra evidenziato regolare, non risultando ritardi nei pagamenti o insoluti;
- b) che l’insolvenza non sussisteva, quindi, con specifico riferimento al rapporto per cui è causa;
- c) che, ove il requisito debba intendersi in senso più ampio, la peculiarità della situazione oggetto di odierna disamina impone cautela, in quanto non si è dato conto di pronunce giudiziali (financo di primo grado o lato sensu cautelari) emesse a favore di creditori terzi;
- d) che non risulta inoltre che i mutuatari abbiano omesso di fornire garanzie promesse (il mutuo è chirografario);
- e) che non risulta neppure che siano diminuite le garanzie concesse (il mutuo, come detto, è chirografario);
- f) che infine, ove la previsione normativa di cui al citato art. 1186 c.c., in punto di diminuzione delle “garanzie che aveva date”, debba intendersi riferita alla garanzia patrimoniale generica e al rilievo dato dall’iscrizione di ipoteche giudiziali, a fronte dell’emissione di altri decreti ingiuntivi muniti della clausola ex art. 642 c.p.c. a favore di altri soggetti, la peculiarità della situazione oggetto di odierna disamina come detto impone cautela, a fronte di mutuo chirografario in regolare ammortamento ed in assenza di pronunce giudiziali allegate in questa sede (financo di primo grado o lato sensu cautelari) emesse a favore di creditori terzi”.
Sulla base di tali ragionamenti, il Tribunale ha quindi concluso che “allo stato degli atti appaiono presenti sufficienti elementi idonei ad integrare i gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c.” disponendo la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo.

