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Giurisprudenza

Contratto 4you: la Cassazione ne ribadisce la nullità per non meritevolezza di tutela ex art. 1322 comma 2 cc.

27 Aprile 2018

Cassazione Civile, Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 383 – Pres. Ambrosio, Rel. Acierno

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, ha statuito come ai fini del secondo comma dell’art. 1322 c.c., non integri un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione sulla tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico (nel caso di specie il contratto “4you”) fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio; pertanto, non è efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole, all’investitore, destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d’interessi.

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