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Contratti di servizi finanziari a distanza: le modifiche al Codice del consumo

16 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

E’ in esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, e abroga la Direttiva 2002/65/CE.

La Direttiva aggiorna la disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, per rafforzare la tutela dei consumatori e coordinare le norme europee frammentate, anche alla luce della crescente digitalizzazione.

Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è il 19 dicembre 2025, mentre in Italia la scadenza fissata dall’art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è il 10 ottobre 2025.

Fra le principali novità per i consumatori si segnalano:

  • il recesso semplificato online con funzione dedicata e conferma, più avviso di ricevimento senza ritardo
  • una maggiore chiarezza sugli obblighi informativi, incluse le condizioni di recesso e i moduli tipo
  • il rafforzamento della coerenza normativa con la disciplina europea già vigente, evitando sovrapposizioni
  • la previsione che i diritti riconosciuti siano irrinunciabili (art. 66-ter Codice)
  • il coordinamento con normative settoriali in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Il decreto si compone di 5 articoli: le principali innovazioni riguardano il Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005), in particolare con l’introduzione della Sezione II-bis (“Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”).

In sintesi:

  • l’art. 1 reca modifiche al Codice del consumo:

    • Lett. a): recepisce l’art. 3, par. 3, lett. d), Direttiva 2011/83/UE (come modificata dalla direttiva 2023/2673), escludendo dall’applicazione alcuni contratti di servizi finanziari
    • Lett. b): recepisce l’art. 6, par. 1, lett. h), Direttiva 2011/83/UE e riformula l’art. 49 Codice, rafforzando gli obblighi informativi sui diritti di recesso
    • Lett. c): introduce l’art. 54-bis Codice, che disciplina l’esercizio del diritto di recesso tramite interfaccia online, imponendo una funzione ben visibile (“recedere dal contratto qui”) e una conferma del recesso.
    • Lett. d): correzione all’art. 58 del Codice, con rinvio diretto al TUB anziché al d.lgs. 141/2010.
    • Lett. e): inserisce la nuova Sezione II-bis, che disciplina in modo organico i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza; in particolare:
      • art. 59-bis: definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione, individuando le disposizioni applicabili (tra cui artt. 46, 49-bis, 51, comma 6, 54-bis, 62, 64, 65, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 67 del Codice)
      •  viene ribadito il principio di specialità: prevalenza delle norme settoriali europee e nazionali (bancarie, finanziarie, assicurative, previdenziali) rispetto al Codice (art. 46, comma 2)
      • si conferma che le disposizioni del Codice hanno natura di lex generalis, salvo condizioni più favorevoli per i consumatori (art. 46, comma 3)
      • vengono recepiti gli obblighi informativi sui mercati online (art. 6-bis direttiva 2011/83/UE, recepito in art. 49-bis Codice) e le regole sui contratti telefonici (art. 51, comma 6 Codice)
      • viene salvaguardato il ruolo delle autorità di vigilanza settoriali (Banca d’Italia, IVASS, Consob, Covip) per il controllo e le sanzioni (art. 59-duodecies).
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