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Contratti finanziari conclusi a distanza: modifiche a Codice del Consumo, TUB e CAP

9 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.5 del 08 gennaio 2026, il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, e che abroga la Direttiva 2002/65/CE.

Il decreto attua l’art. 6 della legge delega n. 91/2025, che contiene i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della Direttiva in questione; è composto da 6 articoli, che modificano il Codice del Consumo, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) ed il Codice delle Assicurazioni Private (CAP):

  • l’art. 1, comma 1, lettere da a) a d),  modifica il Capo I del Codice di consumo (D. Lgs. 206/2005):
    • modifica la disciplina in materia di recesso nei contratti conclusi a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
    • con specifico riferimento ai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, si riconosce al consumatore la possibilità di recedere dal contratto mediante l’utilizzo della funzione di recesso, ossia con l’invio di una dichiarazione di recesso online
    • sostituendo la lettera h) all’art. 49, c. 1 (“Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali”) del Codice di consumo, vengono aggiornate le le informazioni che il professionista è tenuto a fornire in materia di recesso, in maniera chiara e comprensibile, al consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta; in caso di sussistenza di un diritto di recesso, il consumatore deve essere previamente informato:
      • delle condizioni, termini e procedure per esercitare tale diritto conformemente all’art. 54, c. 1 del modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B
      • se del caso, delle informazioni circa l’esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all’art. 54-bis
    • modificando l’art. 58 (“Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori”) del Codice del consumo, si stabilisce che fatto salvo quanto previsto dal TUB, l’esercizio del diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali da parte consumatore comporta la risoluzione di diritto degli eventuali contratti accessori
  • l’art. 1, comma 1, lettere e)-i) inserisce la Sezione II-bis “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori” nel Codice di consumo:
    • il nuovo articolo 59-bis, comma 1, individua le disposizioni applicabili alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, oltre a quelle recate dalla stessa Sezione II-bis del Codice del Consumo, come ad esempio atti UE che disciplinano settori specifici, disposizioni che consentano al professionista di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista delle disposizioni di cui alle Sezioni da I a IV
    • l’art. 59-quater, sugli obblighi di informazione relativi ai contratti finanziari conclusi a distanza, elenca le informazioni che devono essere fornite dal professionista al consumatore nel corso delle trattative e prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta
    • l’art.  59-sexies impone al professionista l’onere della prova circa l’adempimento degli obblighi informativi previsti dai suddetti artt. 59- quater e 59-quinquies, nonché dell’articolo 59-septies
    • l’art.  59-septies tiene fermi gli eventuali ulteriori oneri informativi previsti dalle discipline di settore, e stabilisce che se eventuali ulteriori norme UE, diverse dalla direttiva in recepimento, disciplinano oneri informativi relativi a taluni strumenti finanziari, tali norme prevalgono indipendentemente dal loro livello di dettaglio
    • l’art. 59-octies disciplina il diritto di recesso da contratti finanziari a distanza, in attuazione dell’art. 16-ter della Direttiva 2011/83/UE, per cui:
      • il diritto di recesso può essere esercitato senza penali e senza indicazioni del motivo entro 14 giorni, estesi a 30 giorni per i contratti relativi a forme pensionistiche complementari
      • il termine per il recesso decorre dalla data della conclusione del contratto a distanza oppure, in alternativa, dalla data in cui il consumatore riceve le informazioni contrattuali ove questa sia successiva alla data di conclusione del contratto
      • se il consumatore non ha ricevuto tali informazioni, il diritto di recesso scade comunque dopo un anno e 14 giorni dalla conclusione del contratto: disposizione che non si applica in caso di mancata informazione sul diritto di recesso medesimo, per cui, in tali casi tale diritto non ha scadenza
      • i contratti aventi ad oggetto servizi di investimento non hanno efficacia nel periodo di decorrenza di tali termini
      • il diritto di recesso non si applica:
        1. ai servizi finanziari (diversi dai servizi di gestione individuali di portafoglio di investimenti ove gli investimenti non sono stati ancora avviati) che dipendono da fluttuazioni che il professionista non è in grado di controllare, tassativamente elencati dalla disposizione in esame
        2. polizze assicurative a breve termine con scadenza inferiore al mese (in particolare assicurazioni viaggi o bagagli)
        3. contratti interamente eseguiti, su richiesta del consumatore, prima che il diritto di recesso scada
      • il diritto di recesso si intende esercitato se la dichiarazione di recesso è trasmessa prima della scadenza del termine applicabile
    • l’art. 59-novies reca disposizioni in materia di pagamento prima del recesso, in attuazione dell’art. 16-quater della Direttiva 2011/83/UE come modificata:
      • il consumatore in tali casi può essere tenuto a pagare, senza indebito ritardo, solo l’importo del servizio effettivamente prestato dal professionista e tale importo non può:
        1. eccedere un importo proporzionale all’importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza
        2. essere tale da poter costituire una penale
      • nulla è dovuto in caso di recesso da contratti di assicurazione
      • non sono dovuti pagamenti se il consumatore non è stato informato dell’importo dovuto o se il professionista abbia avviato l’esecuzione del contratto prima della scadenza applicabile per il diritto di recesso
    • l’art. 59-decies dispone circa i chiarimenti “adeguati” che devono essere forniti al consumatore prima del perfezionamento del contratto, in attuazione dell’art. 16-quinquies della direttiva, per cui tali chiarimenti riguardano:
      • le informazioni precontrattuali richieste
      • le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori
      • gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore
    • l’art. 59-undecies dispone circa le forme di protezione supplementare relativa alle interfacce online, in attuazione dell’art. 16-sexies della direttiva, per cui:
      • il professionista deve adottare procedute interne onde evitare che le interfacce possano indurre in errore o manipolare i consumatori ovvero distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate
      • le interfacce dovranno essere approntate in modo che si eviti di attribuire maggiore rilevanza ad alcune scelte richieste al consumatore, di chiedere ripetutamente di effettuare scelte già fatte dal consumatore (specialmente presentando popup che interferiscono con l’esperienza dell’utente) e di rendere la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione
    • l’art. 59-duodecies attribuisce alle autorità di settore i poteri di vigilanza, mantenendo comunque ferme le attribuzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le disposizioni in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare
    • l’art. 59-terdecies disciplina le sanzioni per il professionista:
      • multa da 7.500 a 75.000 euro per ciascuna violazione
      • nullità del contratto rilevabile d’ufficio dal giudice qualora il professionista ostacola l’esercizio del diritto di recesso, non rimborsa le somme pagate o contravviene agli obblighi di informazione precontrattuale
  • l’art. 2 modifica il TUB, novellando e coordinando la disciplina dei contratti finanziari a distanza con le disposizioni nuove e modificate del Codice del Consumo:
    • gli obblighi precontrattuali con riguardo alle comunicazioni mediante telefonia vocale (modificando l’art. 120-novies TUB)
    • il recesso del consumatore nei contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online (modificando l’art. 125-ter TUB)
    • le informazioni da escludere con riguardo alle operazioni di pagamento e ai contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori (modificando l’art. 126-quater TUB)
  • l’art. 3 modifica il CAP (Codice delle Assicurazioni private – D. Lgs. 209/2005):
    • coordinando le disposizioni del CAP con le nuove disposizioni del Codice di consumo, in relazione ai contratti di vendita a distanza: si modifica l’art. 121, c. 1, lett. f) del CAP, per cui  in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente anche le ulteriori informazioni preliminari previste ai nuovi articoli del Codice del consumo (art. 59 quater, 59 quinquies e 59 septies)
    • si individuano, nel nuovo art. 167-bis del CAP le casistiche in cui non è possibile esercitare il diritto di recesso nei contratti di assicurazione conclusi a distanza, ovvero quando entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto:
      • il contraente richiede la liquidazione dell’indennizzo o delle somme assicurate
      • si verifica il sinistro, in caso di polizza obbligatoria
    • si modificano i poteri di vigilanza di IVASS (di cui all’art. 188, c. 3-bis CAP), introducendo disposizioni (il nuovo art. 188-bis del CAP) che prevedono la possibilità per le assicurazioni ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari di presentare impegni, tali da far venire meno i profili di violazione di competenza dell’IVASS:
      • tale disciplina è applicabile sia per gli impegni ricevuti nell’ambito dell’esercizio del potere di vigilanza, sia per quelli ricevuti in pendenza di un
        procedimento sanzionatorio
      • qualora IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l’idoneità degli impegni renda gli impegni obbligatori per i soggetti richiedenti, tale decisione è adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l’infrazione (ovvero la chiusura del procedimento sanzionatorio).

Le modifiche apportate dal decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data.

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