L’inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell’Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole.
Il richiamo all’Euribor nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, inoltre, nella violazione della legge n. 287/1990 ed in particolare dell’art. 2 della citata legge, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, benché l’entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi.
La previsione di una clausola di tasso “floor” non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, né può fondatamente ritenersi che la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell’obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturi l’essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario.