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Giurisprudenza

Conto corrente cointestato e prova della contitolarità delle somme

9 Aprile 2024

Veronica Zerba, dottoranda presso l’Università degli Studi di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 17 ottobre 2023, n. 28772, Pres. Genovese, Rel. Crolla

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28772 di data 17 ottobre 2023 (Pres. Genovese, Rel. Crolla) si è pronunciata su un caso di conto corrente cointestato e di contitolarità delle somme, con specifico riferimento a prelievi, anche ingenti, di uno dei coniugi cointestatari di conto corrente.

In tale sede ha ribadito che i cointestatari si presumono contitolari solidali del rapporto di conto corrente, salvo prova contraria, e che in ogni caso nessun diritto di ripetizione o risarcimento deriva nei confronti del coniuge per le spese effettuate per il sostentamento della famiglia.

Nel caso oggetto di giudizio viene proposta domanda di ripetizione di indebito e risarcimento del danno nei confronti dell’ex-coniuge, che aveva utilizzato la provvista del conto cointestato (per un totale di 176.000 euro); atto questo che avrebbe impedito a parte attrice di fare fronte agli obblighi di mantenimento delle figlie e dell’ex coniuge medesimo, e da cui sarebbe derivato un procedimento penale con limitazione della libertà personale in virtù dell’indisponibilità della somma.

Il rigetto della domanda prima di fronte alle corti territoriali, poi confermato in Cassazione, muove dalla presunzione che la cointestazione del conto implichi contitolarità solidale dei rapporti tra i coniugi cointestatari, superabile mediante prova contraria fornita anche attraverso presunzioni, purché «gravi, precise e concordanti» (richiama Cass. 19309/2006; Cass. 28839/2008; Cass 18777/2015; Cass. 4838/2021).

Tale prova contraria secondo la corte territoriale non è stata adeguatamente fornita da parte attrice, che aveva sostenuto la proprietà esclusiva della provvista del conto.

Infatti, ricordano i giudici, i coniugi avevano destinato il conto ai bisogni della famiglia, anche non essenziali, e la provvista sarebbe stata costituita anche dal coniuge convenuto, con apporti riconducibili alla sua attività professionale eventualmente sotto forma di pagamenti di terzi verso parte attrice; ulteriormente, si considera che essi avevano sottoscritto contratti di deposito titoli e di investimento congiuntamente e per pari quote.

Né la conclusione sarebbe sindacabile in Cassazione, laddove non presta il fianco né alla critica di omessa valutazione di fatto decisivo né di omessa valutazione. 

A questo si aggiunge la considerazione che i prelievi contestati sarebbero stati compiuti, secondo il giudice territoriale, nell’ambito di doveri di solidarietà sussistenti tra i coniugi; al fine di soddisfare le esigenze della vita familiare. Ne deriva, secondo costante giurisprudenza (Cass. 18749/2004; Cass. 10942/2015; Cass. 10927/2018), l’impossibilità di chiedere il rimborso per tali spese. 

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