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Giurisprudenza

Conto corrente de cuius e legatario: la posizione dell’ABF

10 Gennaio 2023

Collegio ABF di Milano, 31 maggio 2022, n. 8482 – Pres. Lapertosa, Rel. Tina

Di cosa si parla in questo articolo

La questione sottoposta all’esame del Collegio ha ad oggetto l’accertamento del diritto del legatario di accedere ai sensi dell’art. 119 TUB alla documentazione inerente il conto corrente del de cuius.

Il ricorrente afferma, di essere stato nominato legatario dal defunto zio e di avere, pertanto, diritto a ottenere copia della documentazione relativa a tutti i rapporti bancari intrattenuti da questi presso l’intermediario ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB.

A supporto di quanto richiesto, il ricorrente ha prodotto copia del testamento olografo, da cui risulta il legato di parte della liquidità presente “sul conto in Banca” nel limite dell’importo di Euro 10.000,00.

L’intermediario resistente eccepisce la genericità della disposizione testamentaria, che non individuerebbe la banca presso cui sarebbe attivo il rapporto di conto corrente, e la relativa liquidità, oggetto del legato.

Delle problematiche interpretative in materia di rapporti bancari e successioni mortis causa parleremo al webinar del 20 gennaio.

Al riguardo, ferma restando la qualifica di legatario del ricorrente e, conseguentemente, la sua legittimazione ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, ad accedere l’ABF osserva, da un lato, che la disposizione testamentaria in esame fa riferimento ai “soldi sul conto in Banca”, lasciando desumere che il de cuius fosse titolare di un rapporto di conto corrente (il conto, non un conto); dall’altro lato, che l’intermediario neppure allega la sussistenza di altri rapporti di conto corrente attivi presso altri intermediari, cui la disposizione testamentaria e l’istituzione di legato potrebbero riferirsi.

Così confermata la legittimazione del ricorrente ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, le richieste del ricorrente non possono trovare pieno accoglimento.

Il diritto di accesso alla documentazione relativa al conto corrente del de cuius, esercitato dal ricorrente deve, infatti, essere necessariamente confinato entro i limiti della stessa istituzione di legato, che, come chiarito, si riferisce unicamente a parte della liquidità presente sul conto corrente del de cuius attivo presso l’intermediario resistente.

Di conseguenza, il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione dei rapporti bancari in essere tra il de cuius e l’intermediario resistente non può che essere circoscritto al rapporto di conto corrente, oggetto dell’istituzione di legato.

In considerazione della domanda formulata dal ricorrente, l’ABF ha pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente di ricevere “copia di tutti gli estratti” del conto corrente del defunto con l’intermediario resistente.

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