Con decisione n. 11173 del 18 dicembre 2025, il Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. M. R. Maugeri, Rel. F. Russo) si è pronunciato sulla sorte delle somme giacenti sul conto corrente cointestato in seguito alla morte di uno dei correntisti, riconoscendo la legittimazione del cointestatario superstite a disporre di un importo pari alla metà del saldo attivo esistente alla data del decesso dell’altro contitolare, stante la presunzione iuris tantum di parità nei rapporti interni dettata dall’art. 1298, co. 2, C.c.
Nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di erede di uno dei due cointestatari deceduto, deduceva l’illegittimità dell’operazione dispositiva del cointestatario superstite autorizzata dall’intermediario e, per l’effetto, chiedeva il ripristino del saldo esistente al momento della morte del correntista al fine di consentire il regolare svolgimento delle pratiche successorie.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 1854 C.c., nel conto corrente cointestato a firma disgiunta “gli intestatari sono considerati creditori in solido dei saldi del conto”.
Il richiamo alla solidarietà comporta che ciascun contitolare è legittimato ad impartire ordini a valere sull’intera provvista e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore (i.e. la banca) verso tutti i creditori.
Tuttavia, nell’ipotesi della morte di un cointestatario, la disciplina civilistica va coordinata con quella tributaria, e segnatamente con l’art. 48, co. 4, d. lgs. 346/1990 (Testo unico in materia di imposta di successioni e donazioni), il quale condiziona la disponibilità della quota del saldo caduta nell’asse ereditario alla presentazione, da parte dei chiamati all’eredità, della dichiarazione di successione (o della dichiarazione negativa, nei casi previsti dalla legge).
Trattandosi di un vincolo di indisponibilità di natura fiscale circoscritto alla sola quota spettante ai coeredi del cointestatario deceduto, esso non paralizza la disponibilità dell’intero saldo, ma solo delle somme cadute in successione.
Rigettando la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riaccredito della somma movimentata dal cointestatario superstite, il Collegio osserva che l’operazione dispositiva risulta esente da censure, atteso che nel conto corrente cointestato i rapporti interni tra correntisti sono regolati dal secondo comma dell’art. 1298 c.c. in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali.
Sicché, l’importo movimentato, ammontante al 50% del saldo esistente alla data del decesso dell’altro correntista, corrisponde alla quota presuntivamente spettante iure proprio al cointestatario, in quanto tale non incisa dal vincolo di indisponibilità derivante dalla normativa fiscale.
Pertanto, posto che l’anzidetta presunzione disciplina i rapporti interni al vincolo solidale che avvince i cointestatari, eventuali doglianze intorno al carattere meramente formale della cointestazione e all’esclusiva titolarità delle somme giacenti sul conto in capo al de cuius non possono essere mosse nei confronti della banca.

