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Giurisprudenza

Conto corrente: in caso di azione di ripetizione dell’indebito l’onere della prova è a carico del correntista

14 Febbraio 2020

Paola Dassisti

Cassazione Civile, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 33009 – Pres. Scaldaferri, Rel. Falabella

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La Cassazione, con la sentenza in esame, si sofferma su alcuni profili processuali in materia di azione di ripetizione dell’indebito promossa dal correntista. In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.

In particolare afferma la Suprema Corte che nel caso in cui si faccia valere la nullità di singole clausole contrattuali, nel caso di specie la nullità della clausola con cui la misura dell’interesse debitore era stato convenuto attraverso il rinvio agli «usi piazza», chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Ciò implica che, assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione, che alleghi la mancata valida pattuizione dell’interesse debitore, sia onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale. È attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa.

Non rileva, dunque, la mancata consegna del documento contrattuale in questione da parte della banca a seguito della richiesta formulata dal correntista stante il disposto di cui all’art. 119, comma 4, T.U.B., ciò che rileva è che l’attore non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerato.

Inoltre, non può trovare applicazione, nel caso di specie, il criterio della c.d. vicinanza della prova. Tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta. Infatti, per i contratti bancari è stato del resto espressamente previsto dall’art. 117, comma 1, T.U.B. che un esemplare del documento sia consegnato al cliente.

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