L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano (Pres. A. Tina, Rel. D.D. Abate), con la decisione n. 648 del 18 gennaio 2025, si è pronunciato sulla legittimità del recesso da un contratto di conto corrente aziendale esercitato da un intermediario, affermando che «è legittima la scelta dell’intermediario di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza bisogno di alcuna motivazione specifica, essendo la legge a consentire il recesso ad nutum da un rapporto a tempo indeterminato» (si v. art. 1855 c.c.), e precisando che «le modalità di esercizio del diritto di recesso, nonostante la non sindacabilità delle relative motivazioni, sono, tuttavia, certamente valutabili sulla base del principio di buona fede e correttezza, che connota l’esecuzione dei contratti».
Il Collegio ha evidenziato come, nel caso di specie, sebbene l’intermediario invocasse una fattispecie legittimante il recesso che non era chiaro se includesse o meno l’attività imprenditoriale del ricorrente, l’intermediario abbia concesso, comunque, un preavviso di 60 giorni anziché di 15 giorni, arco di tempo idoneo a consentire al cliente di avviare una nuova operatività con altro intermediario.
La vicenda riguardava la chiusura di un conto corrente aziendale, acceso dalla società ricorrente, la quale lamentava che l’intermediario non avesse titolo per chiudere il conto, e che, in ogni caso, avesse fornito informazioni contraddittorie in relazione a tale chiusura, cagionando a suo carico notevole confusione e significativi danni economici, operativi e reputazionali.
L’Arbitro, sulla scorta delle argomentazioni sopra richiamate, ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato il ricorso e l’ha rigettato.