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Giurisprudenza

Conto corrente, anatocismo e ripetizione dell’indebito: insufficienza degli estratti conto scalari

28 Febbraio 2022

Alessia Grassigli, Studio legale Prof. Sido Bonfatti, Modena

Corte d’Appello di Bologna, 17 febbraio 2022, n. 396 – Pres. Velotti, Rel. Cartelli

Di cosa si parla in questo articolo

Il correntista che propone la domanda di ripetizione d’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto ha l’onere di provare la fondatezza della propria domanda producendo gli estratti conto completi, e non i soli “scalari”.

Nel caso in esame, gli attori proponevano azione di ripetizione d’indebito nei confronti della Banca, eccependo la nullità e l’invalidità delle clausole contrattuali di conto corrente per applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, nonché di commissioni, spese e competenze non espressamente pattuite, e richiedevano la condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

I correntisti attori, tuttavia, omettevano la produzione degli estratti conto, producendo i soli scalari relativi ad un periodo limitato, non ottemperando, così, all’onere, previsto dall’art. 2697 c.c.

L’istituto di credito eccepiva, dunque, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del correntista, ricordando che, nel caso di domanda di azione di ripetizione d’indebito, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere probatorio grava integralmente sull’attore, che è tenuto a provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria domanda, vale a dire in primo luogo l’insussistenza della causa debendi nonché, conseguentemente, l’esecuzione di un pagamento non dovuto ed ha dunque l’onere di produrre i contratti e gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa.

Nel giudizio di primo grado la causa veniva istruita per il tramite di CTU contabile, all’esito della quale il Tribunale (di Modena) condannava la Banca a restituire alla società spese e competenze illecitamente addebitate sui conti correnti, pari a complessivi € 13.270,00, oltre interessi al saggio legale decorrenti da ogni singolo versamento al saldo, tenuto conto della mala fede della Banca, oltre alle spese di lite. A fondamento della decisione il Tribunale rigettava preliminarmente l’eccezione della Banca di prescrizione degli addebiti precedenti alla data del 25/03/2004, ritenendo che dall’esame della c.t.u. e dagli atti di causa non constava il carattere solutorio delle rimesse; rigettava inoltre l’ulteriore eccezione di difetto di adempimento dell’onere probatorio per aver parte attrice prodotto in giudizio unicamente estratti conto scalari, e non già gli estratti completi del conto corrente, ritenendola tardiva in quanto proposta dalla Banca solo in comparsa conclusionale; in ogni caso, rilevava che la presenza degli estratti conto scalari non aveva impedito all’ausiliario di rispondere ai quesiti che gli erano stati sottoposti.

Su gravame dell’Istituto, la Corte d’Appello (di Bologna) ha, preliminarmente, ribadito il principio generale secondo il quale “ai fini dell’esatta ricostruzione di un rapporto di conto corrente, sia necessaria la produzione, da parte del correntista, di tutti gli estratti conto in forma integrale, così che risulti possibile l’individuazione analitica delle poste eventualmente applicate in modo indebito” (Cass. 24049/2019 e Corte Appello Bologna n. 3180/2019, e n. 480/2020)

Ha quindi accolto l’eccezione della Banca in ordine all’insufficienza probatoria degli estratti scalari prodotti dal correntista, ritenuti insufficienti al fine dell’assolvimento dell’onere probatorio incombente sul correntista che agisca in ripetizione, nonostante le risultanze della CTU, sulla base delle quali il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda attorea  posto che, come evidenziato dalla difesa della  Banca appellante, lo stesso consulente aveva confermato che “in mancanza degli e/c completi non sia effettivamente possibile riscontrare l’effettivo addebito delle voci di spesa indicate nello scalare”.

La Corte ha altresì osservato che la difesa della banca circa l’insufficienza documentale costituisce eccezione in senso lato e dunque non soggetta a preclusioni, avendo in ogni caso la banca contestato la pretesa, e l’omissione non poteva essere colmata con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto da parte attrice in primo grado e riproposto in sede di appello, in quanto la Banca aveva già messo a disposizione ex art. 119 TUB la documentazione prima dell’introduzione del giudizio e dunque poteva imputarsi solo alla società il mancato assolvimento dell’onere probatorio.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di merito ha rigettato la domanda del correntista con condanna alle spese.

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