Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento dell’8 giugno 2026, Prot. 171016/2026, ha adottato delle regole procedurali per le istanze di consulenza giuridica presentate ai sensi dell’art. 10 octies L. 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.
Le consulenze giuridiche ex art. 10 octies L. 27 luglio 2000, n. 212, sono presentate al fine di ottenere chiarimenti in merito alle disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.
Tale istanza di consulenza può essere presentata solo dai soggetti legittimati ai sensi del citato art. 10 octies, ossia dalle associazioni sindacali e di categoria, dagli ordini professionali, dagli enti pubblici, dalle regioni e dagli enti locali, nonché dalle amministrazioni dello Stato.
Si precisa come il citato articolo sia stato inserito nello Statuto dei diritti del contribuente con il d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
In tale contesto, si evidenzia come il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 giugno 2025 abbia introdotto delle disposizioni applicative in tema di consulenza giuridica, delegando tuttavia alle Agenzie fiscali la definizione delle regole in merito
- alle modalità di presentazione delle istanze
- l’individuazione degli uffici cui le istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte
- le modalità di comunicazione delle risposte
e ogni altra norma concernente la procedura.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate si occupa, inoltre, di fornire indicazioni operative che consentono di agevole la fruizione del servizio di consulenza giuridica ex art. 10 octies.


