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Consolidato fiscale: disciplina delle perdite e deduzione ACE

27 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta ad interpello n. 391 del 26 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle perdite e deduzione ACE nel consolidato fiscale.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, sia per il singolo soggetto che per i soggetti facenti parte del regime di consolidato fiscale, le modalità operative dell’agevolazione prevedono che l’ACE (sia in relazione all’incremento di capitale proprio di periodo, sia con riguardo all’eccedenza formatasi nel periodo d’imposta precedente) riduca il reddito complessivo già diminuito delle perdite pregresse.

Considerato che l’articolo 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi permette il prioritario impiego di possibili crediti d’imposta rispetto alle perdite pregresse e tenendo in considerazione che il DL n. 201/2001 ha previsto il prioritario utilizzo delle perdite rispetto all’ACE, l’utilizzo dei crediti d’imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all’ACE.

Sulla base del meccanismo sopra descritto, in particolare nell’ambito del regime del consolidato fiscale, in costanza di crediti d’imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, è corretto utilizzare in via prioritaria – secondo quanto disposto dall’art. 84 – le perdite ed i suddetti crediti d’imposta rispetto all’ACE, facendo uso della possibilità di riportare l’eccedenza nel caso non trasferita nel gruppo “per incapienza” in capo alla consolidata per i periodi di imposta seguenti (ferma restando la possibilità di utilizzare la stessa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto ACE come credito d’imposta IRAP).

Tale principio può essere applicato anche in assenza di perdite pregresse.

Inoltre, l’utilizzo dell’ACE da parte di una società facente parte di un consolidato fiscale che detenga, simultaneamente, crediti di imposta, perdite pregresse ed eccedenze ACE (inclusa l’ACE di periodo), può essere “modulato” così da da far emergere un risultato imponibile individuale, da attribuire alla fiscal unit, di ammontare tale che l’imposta corrispondente risulti compensabile con i crediti maturati dalla medesima società ed evidenziati nel quadro GN della propria dichiarazione individuale.

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