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Consob definisce i parametri 2019 per l’individuazione degli emittenti quotati da sottoporre a vigilanza

24 Giugno 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con delibera n. 20971 del 19 giugno 2019 Consob ha determinato i parametri, previsti dall’art. 89-quater del Regolamento emittenti, rappresentativi del rischio per la correttezza e la completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato, ai fini dell’individuazione dell’insieme degli emittenti quotati i cui documenti sono sottoposti a controllo.

In particolare, per il 2018 Consob ha determinato che i parametri sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quotati e da emittenti quotati che hanno l’Italia come Stato membro d’origine, siano:

1. per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate, i seguenti elementi: (i) la significatività di accantonamenti e passività potenziali, tenuto conto della capitalizzazione di borsa; (ii) le informazioni concernenti il merito creditizio degli emittenti; (iii) il volume di non performing loans detenuti; (iv) il rapporto tra pagamenti futuri per canoni di leasing e totale attivo;

2. per le segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente, i seguenti indicatori:

  • le comunicazioni trasmesse alla Consob dall’organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 149, comma 3, del Tuf;
  • le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell’articolo 155, comma 2, del Tuf;
  • i giudizi con rilievi negativi contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi dell’articolo 156 del Tuf;
  • le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno;

3. per le attività sui titoli, i seguenti elementi: l’andamento del prezzo azionario, la capitalizzazione di borsa, la volatilità dei prezzi azionari;

4. per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati, i seguenti indicatori: i) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d’Italia, dalle autorità amministrative nazionali ed estere e dall’autorità giudiziaria; ii) le informazioni significative fornite da soggetti interessati;

5. tra gli ulteriori parametri non espressamente individuati dall’articolo 89-quater del regolamento emittenti sono presi in considerazione i seguenti indicatori: i) le attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato o rintracciato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell’informazione; ii) la presenza di operazioni straordinarie rilevanti; iii) la rilevanza delle operazioni di cessione e recupero di crediti realizzate nel mercato italiano.

Consob ha inoltre determinato che il criterio per la selezione casuale è l’estrazione di un numero di società non superiore ad un quinto del totale degli emittenti da sottoporre a controllo, al netto delle società che saranno individuate sulla base dei suddetti criteri e, per promuovere una rotazione degli emittenti, delle società che sono state già incluse nelle selezioni degli ultimi cinque anni. La selezione casuale degli emittenti avverrà tenendo conto della capitalizzazione dell’emittente e/o del controvalore collocato, al fine di aumentarne la probabilità di essere estratti per quelli di maggiori dimensioni. Si applicherà un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

Per il testo della delibera si rinvia al sito della Consob indicato tra i contenuti correlati.

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