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Giurisprudenza

Conflitto di interessi del socio e annullamento della delibera

30 Gennaio 2023

Giulia Titola, avvocato presso il Foro di Milano

Tribunale di Roma, 24 novembre 2022, n. 17459 – Pres. Di Salvo, Rel. Manzi

Di cosa si parla in questo articolo

L’annullamento di una delibera assembleare adottata da una società di capitali ai sensi dell’art. 2373 o dell’art. 2479-ter c.c., postula la sussistenza di tre condizioni, da intendersi cumulative, ovvero l’esistenza del conflitto di interessi, la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi e la dannosità – quantomeno potenziale – per la società della delibera stessa.

Nel caso di specie, l’azione giudiziaria introdotta da parte attrice, in qualità di socio di una società per azioni, era volta all’annullamento di una delibera assembleare avente ad oggetto il trasferimento delle azioni di un istituto bancario detenute dalla società, in quanto asseritamente assunta con il voto determinante di soci in conflitto di interessi.

La pretesa attorea si fondava, inter alia, sull’assunto secondo il quale la delibera in questione, da una parte, avrebbe avuto quale precipuo scopo il perseguimento, da parte di amministratori e sindaci, di un vantaggio di natura preminentemente personale, e, dall’altra, avrebbe causato un danno della società.

Sul punto, l’Organo Giudicante, nel rigettare la domanda attorea, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato presso l’Ufficio Giudiziario, secondo il quale l’annullamento della delibera assembleare adottata da una società di capitali – ai sensi dell’art. 2373 o dell’art. 2479-ter c.c. –  postula la necessaria compresenza di tre condizioni, quali (i) l’esistenza del conflitto di interessi, (ii) la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi, e (iii) la dannosità – quantomeno potenziale – per la società della delibera medesima, chiarendo altresì che “è (…) irrilevante che la medesima [delibera] consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse (ovvero anche dell’interesse di un terzo il cui medesimo socio sia portatore) se, nel contempo, non risulti pregiudicato l’interesse sociale”.

L’annullabilità della deliberazione può essere pertanto invocata solo se, laddove diretta al perseguimento di interessi extra-sociali, cagioni altresì un danno alla società.

Circostanza quest’ultima che, nel caso di specie, veniva espressamente esclusa dal Tribunale nella misura in cui la cessione dei titoli azionari era motivata dalla grave situazione di indebitamento in cui si trovava l’istituto bancario di cui la società deteneva il controllo, ed era stata disposta al fine di permettere la ricapitalizzazione patrimoniale della compagine, tenuto conto degli ammonimenti della Banca d’Italia e del fallimento dei precedenti tentativi di ricapitalizzazione tramite l’intervento degli stessi soci.

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