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Conferimento di partecipazioni: chiarimenti AE sull’applicazione del regime a realizzo controllato

2 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 483 del 19 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regime a realizzo controllato in materia di conferimento di partecipazione alla luce delle novità introdotte dall’articolo 11-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

In particolare, il Decreto in questione ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell’articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) che interviene sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento (art. 177 comma 2), attraverso cui la società conferitaria acquisisce – ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono “scambiate”.

Sul punto, evidenzia l’Agenzia, la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E ha precisato che la disposizione prevista dall’art. 177 comma 2 non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”).

In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

Nel delineato quadro normativo si innesta la modifica apportata dall’articolo 11- bis del Decreto Crescita, con l’inserimento del comma 2-bis secondo cui «Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Il comma 2-bis amplia quindi l’ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell’applicazione del regime a realizzo controllato, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto da parte della società scambiata.

Nel regime delineato dall’articolo 177 del TUIR coesistono pertanto due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità:

  • nel comma 2 l’obiettivo finale è il conseguimento del c.d. controllo di diritto della società scambiata,
  • nel comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all’oggetto del conferimento e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Nel secondo caso il conferente sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha escluso l’applicabilità del comma 2 bis dell’art. 177 TUIR per mancanza del requisito di cui alla lettera b) sopracitata, ossia il conferimento in società interamente partecipate dal conferente.

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