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Flash News

Concordato preventivo biennale e regime di ravvedimento

19 Settembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 350617 del 19 settembre 2025 ha reso noti le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

L’art. 12-ter del D.L. 84/2025, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono entro i termini di legge al CPB, di adottare il regime di ravvedimento disciplinato dallo stesso art. 12-ter, versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sia dell’IRAP.

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

  • hanno applicato gli ISA
  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis, c. 6, lett. a), D.L. 50/2017
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La base imponibile per le imposte sostitutive è determinata sulla base dei dati dichiarati ai fini ISA, come risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Le modalità di adesione sono state definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: il perfezionamento del ravvedimento avviene tramite il pagamento, per ciascun anno, con modello F24, indicando annualità, tributo e numero di rata.

Per le società di persone e associazioni ex art. 5 TUIR, il versamento IRAP è effettuato dall’ente, mentre quello delle imposte sui redditi dai soci (o in alternativa dalla stessa società).

L’opzione si considera esercitata solo con il versamento complessivo della prima o unica rata.

L’adesione potrà avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, con possibilità di rateizzare fino a dieci rate mensili, maggiorate di interessi legali dal 15 marzo 2026.

Per facilitare i contribuenti, l’Agenzia metterà a disposizione nel cassetto fiscale informazioni utili per calcolare le imposte dovute, ad eccezione di chi abbia già aderito al concordato preventivo biennale per i periodi 2024 e 2025.

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