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Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


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Flash News

Composizione negoziata e concordato semplificato: linee guida

21 Ottobre 2024

Il Tribunale di Livorno ha pubblicato delle Linee guida per le procedure di composizione negoziata della crisi e per il concordato semplificato, nell’ambito del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Si ricorda che la procedura della composizione negoziata della crisi nasce con la finalità di anticipare il momento di emersione dello stato di crisi delle imprese, consentendo la realizzazione di piani di risanamento meno invasivi per l’impresa, e più rapidi e soddisfacenti per i creditori.

L’accesso alla composizione negoziata è consentito alle imprese che si trovano in stato di:

  • crisi: ex art. 2, lett. a), C.C.I.I., intesa come probabilità di insolvenza, meno grave dell’insolvenza
  • pre-crisi: quella situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario meno grave di quella di crisi
  • insolvenza (art. 2, lett. b) reversibile: devono permanere concrete prospettive di risanamento, rimanendo frustrato, in caso contrario il disposto dell’art. 12 c. 1, che impone, appunto, che la CNC possa essere iniziata solo quanto “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.

Delle novità in materia di composizione negoziata se ne discuterà approfonditamente nel corso del webinar organizzato dalla nostra rivista il giorno 14 novembre 2024 “Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari – Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227“.

Al concordato semplificato, invece, il debitore non vi può accedere direttamente, poiché non è una procedura autonoma, ma, solo quale sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni; tale concordato può essere inoltre solo liquidatorio e l’accesso è limitato alal sola iniziativa del debitore.

La pubblicazione del Tribunale di Livorno nasce quindi dall’esigenza, conseguente alla novità degli istituti e alle divergenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, di offrire alcune direttive minime:

  • all’imprenditore che intende perseguire la composizione negoziata della crisi
  • all’esperto che dovrà rapportarsi con il Tribunale durante e dopo la CNC
  • all’ausiliario che dovrà supportare il Tribunale in caso di domanda di omologa di concordato semplificato.

Le linee guida, in particolare, si concentrano:

  • sul ruolo dell’esperto
  • gli adeguati assetti per l’emersione della crisi (organizzativi, amministrativi e contabili) e le misure idonee a rivelare lo stato di crisi dell’impresa
  • il test pratico a disposizione dell’imprenditore per valutare in che misura e modalità sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, con indicazioni pratiche di compilazione
  • il piano di risanamento, allo stato di versione definitiva o di progetto in divenire
  • il parere dell’esperto in sede di prima conferma delle misure protettive
  • il parere dell’esperto in sede di deposito della transazione fiscale
  • la relazione finale dell’esperto (17 c. 8 e 25-sexies c. 1 CCII), la correttezza e buona fede
  • il parere dell’esperto nell’ambito del concordato semplificato (art. 25-sexies c. 3 CCII)
  • il parere dell’ausiliario nell’ambito del concordato semplificato

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