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Giurisprudenza

Composizione negoziata della crisi: la proroga delle misure protettive

17 Ottobre 2022

Segnalata da: Dott.ssa Valentina Scattolin e Avv. Tullio Chierego, Padova

Tribunale di Padova, 12 ottobre 2022 – G.U. Rossi

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi, valorizzato il parere dell’esperto in ordine all’effettiva disponibilità dei creditori strategici allo svolgimento delle trattative e alla prosecuzione delle stesse nella prospettiva del risanamento, è ammissibile la richiesta di proroga dell’efficacia delle misure protettive per ulteriori centoventi giorni dalla scadenza del termine originariamente fissato, in attesa di poter verificare i risultati ragionevolmente attesi nella gestione dell’impresa e quindi definire in maniera specifica le conseguenti soluzioni per il risanamento.

In particolare, nel caso di specie, con provvedimento del 20.07.2022 il giudice, visto il ricorso presentato dalla società in data 14.06.2022, letto il parere dell’esperto ed esaminate le posizioni espresse dai creditori, confermava le misure protettive richieste dalla società e, per l’effetto, disponeva che dal giorno della pubblicazione dell’istanza al Registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non fosse consentito ai creditori della impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con i quali quest’ultima esercita l’attività.

Il giudice confermava l’effetto ex lege di cui all’art. 6, comma 5 d.l. 118/2021 in forza del quale i creditori dell’impresa ricorrente non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1; ha confermato l’effetto ex lege di cui all’art 8 d.l. 118/2021, derivante dalla dichiarazione in termini effettuata dalla ricorrente, di sospensione nei suoi confronti per tutta la durata delle trattative con i creditori egli obblighi di cui agli artt. 2482bis e 2482 ter cc ed il non verificarsi della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484 comma 1 n. 4 cc.

La società chiedeva la proroga delle misure per ulteriori centoventi giorni, rilevando che il progetto definitivo di piano economico e finanziario volto al risanamento dell’impresa fosse ancora in corso di definizione, attesa l’esigenza di acquisire indicazioni corrette circa l’andamento necessarie anche per poter definire le trattative in corso con i principali creditori sociali.

Quanto all’utilità e proporzionalità delle misure la società sottolineata l’ampia disponibilità dimostrata quantomeno dai principali creditori sociali (banche e locatori) nel partecipare alle trattative condividendo lo sforzo per il superamento della crisi, precisando inoltre che la cessazione dell’efficacia delle misure comprometterebbe irrimediabilmente la regolare prosecuzione dell’attività d’impresa e lo svolgimento del percorso intrapreso dalla Società, rendendo concreta una prospettiva liquidatoria certamente sfavorevole per il ceto creditorio.

Sul punto, l’esperto ha espresso parere favorevole alla proroga e il giudice ha ritenuto che l’istanza di proroga potesse essere accolta.

In particolare, evidenzia il Tribunale, nel caso di specie deve essere valorizzato quanto riferito dall’esperto, che conferma l’avvio di trattative sia con i tre locatari, per la rideterminazione dei canoni degli immobili presso i quali si svolgono le attività; sia con gli istituti di credito, con cui è stata ipotizzata una situazione di “stand still” in attesa di poter verificare il concreto ritorno alla normalità operativa della società in relazione alla stagionalità dell’attività svolta e dopo i forti condizionamenti legati alla pandemia COVID 19.

Precisa l’esperto che le parti si sono determinare a proseguire gli incontri, aggiornandoli in attesa di verificare i risultati effettivi della gestione e di definire in maniera specifica le prospettive di risanamento.

Sul punto, viene evidenziato come, nonostante le incertezze riguardanti soprattutto la tematica dell’energia, appare ragionevole attendere la verifica dei risultati del mese successivo che permetteranno, seppur su basi di breve periodo, la valutazione della praticabilità del risanamento alla luce di un piano che gli Advisor prevedono di predisporre su una base dati attendibili.

Su queste basi, il Tribunale ha ritenuto ragionevole il termine richiesto di 120 giorni di proroga delle misure protettive tenuto conto dell’arco temporale nel quale è ipotizzabile si possa verificare l’effettivo ritorno ad un equilibrio gestionale pre-COVID19 e procedere alla redazione definitiva di un piano sulla base del quale le negoziazioni con i creditori possano trovare una soluzione.

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