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Attualità

Composizione del consiglio di gestione nelle cooperative per azioni con sistema dualistico nei nuovi orientamenti del Notariato Fiorentino

30 Marzo 2017

Marta Pin, Dottoranda di ricerca in diritto commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Di cosa si parla in questo articolo

L’Osservatorio del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato ha di recente pubblicato una serie di orientamenti in materia di diritto societario, tra cui emerge altresì una massima in materia di composizione del consiglio di gestione nelle società cooperative che abbiano adottato il sistema dualistico.

L’adozione del sistema dualistico da parte delle società cooperative pone, infatti, alcune questioni interpretative correlate, da un lato, all’esigenza di un raccordo tra le norme che connotano le società cooperative e quelle in materia di società per azioni, cui il legislatore rinvia ex art. 2519, comma 1 c.c., nei limiti della compatibilità e, dall’altro, al silenzio normativo da parte del legislatore su alcuni profili rilevanti. L’ammissibilità dell’adozione del sistema dualistico da parte delle società cooperative si desume dall’art. 2544, comma 2 c.c., che detta regole in materia di composizione del consiglio di sorveglianza e in materia di nomina dei componenti del consiglio di gestione da parte dei possessori degli strumenti finanziari.

Tuttavia la disciplina espressa in materia di consiglio di gestione si esaurisce nella succitata disposizione: l’individuazione della disciplina relativa ad altri profili, quali, in particolare, la composizione del consiglio di gestione è rimessa all’individuazione dell’interprete.

Per quanto riguarda la composizione del consiglio di gestione, una delle principali questioni è rappresentata dall’applicabilità dell’art. 2542, comma 2, c.c., relativo alla composizione dell’organo amministrativo. Tale norma si limita a prevedere che la maggioranza degli amministratori venga scelta fra i soci cooperatori, tuttavia riferendosi unicamente al consiglio di amministrazione del sistema di amministrazione e controllo tradizionale.

Sul punto, quindi sono state avanzate due ricostruzioni interpretative della disposizione de qua che divergono quanto all’applicabilità di tale criterio di composizione al consiglio di gestione.

Secondo una prima impostazione [1], l’art. 2542, comma 2 c.c. rappresenta “un principio fondante dell’istituto cooperativo” [2] caratterizzato dalla partecipazione e gestione dell’impresa da parte del socio. Pertanto, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato da parte della società cooperativa, è necessario che venga rispettato tale principio in quanto il giudizio di compatibilità di cui all’art. 2519 c.c. riguarda le norme in materia di società per azioni, ferma restando la disciplina peculiare delle società cooperative: l’art. 2542, comma 2 c.c., in questa prospettiva prevale sull’art. 2409-novies, comma 2 c.c. per quanto concerne la composizione del consiglio di gestione.

In particolare, si evidenzia che non costituisce un’argomentazione sufficiente a sostenere la diversa conclusione il fatto che nel sistema dualistico si realizzi uno spostamento di potere a favore del consiglio di sorveglianza, in quanto questo non sarebbe comunque tale da configurare i consiglieri di gestione come “meri esecutori” delle direttive del consiglio di sorveglianza. Al consiglio di gestione, infatti, permangono alcune competenze proprie dell’organo amministrativo delle società cooperative (quali ad esempio l’ammissione di nuovi soci o l’esclusione degli stessi), che presuppongono il rispetto del principio di cui tale norma è espressione, in quanto corollario del fatto fondante del fenomeno cooperativo stesso ovvero la partecipazione del socio alla gestione. Pertanto ritenere non applicabile la norma de qua alle società cooperative con sistema dualistico comporterebbe uno snaturamento del fenomeno cooperativo [3]. Ulteriore argomentazione addotta a sostegno della tesi dell’applicabilità dell’art. 2542, comma 2, c.c., viene desunta dall’art. 223-septies, comma 1 disp. att. c.c. [4].

Un’altra ricostruzione interpretativa [5] relativa al rapporto tra art. 2542, comma 2 c.c. e consiglio di gestione addiviene ad una conclusione opposta sulla base delle peculiarità proprie di tale organo nel sistema dualistico e del silenzio normativo sul punto. In primo luogo si evidenzia che la ratio della regola di composizione qualitativa dell’organo amministrativo di cui all’art. 2542, comma 2, c.c., verrebbe meno nel sistema dualistico stante la diversità del rapporto che intercorre tra organo amministrativo e assemblea in tale sistema rispetto al modello tradizionale. In tale ultimo caso, infatti, emerge l’esigenza di garantire ai soci un grado di rappresentatività in un organo diverso dall’assemblea cui compete in via esclusiva la gestione della società ai sensi dell’art. 2380-bis c.c., che costituirebbe la ratio a fondamento della regola summenzionata. Nel modello dualistico, tale esigenza verrebbe meno in quanto ruolo centrale viene assunto da un organo, il consiglio di sorveglianza, in cui viene garantita tale rappresentatività ai sensi dell’art. 2544, comma 2, ultima parte c.c., e tale norma soddisferebbe la medesima esigenza dell’art. 2542 comma 2, c.c., che, nel sistema dualistico riguarderebbe non già il consiglio di gestione, bensì il consiglio di sorveglianza [6]. Ulteriore argomentazione addotta a fondamento di tale orientamento è il dato letterale della disposizione de qua che fa unicamente riferimento al consiglio di amministrazione, diversamente dall’opzione legislativa adottata nella formulazione dell’art. 2544 c.c. che si riferisce testualmente agli organi propri del sistema dualistico [7]. In assenza di esplicita previsione circa la composizione qualitativa del consiglio di gestione per le società cooperative a sistema dualistico troverebbe allora applicazione il rinvio di cui all’art. 2519 c.c. e, quindi, l’art. 2409-novies comma 2, c.c. “in quanto compatibile”. I sostenitori di tale orientamento ritengono compatibile un organo di gestione composto anche interamente da non soci, stante la specificità all’organo di gestione e le sue diverse caratteristiche funzionali e strutturali rispetto al consiglio di amministrazione [8].

Il Notariato Fiorentino aderisce, con il proprio orientamento, alla seconda delle tesi prospettate affermando che “nelle societàcooperative rette dalla disciplina della societàper azioni che abbiano adottato il sistema dualistico non trova applicazione il limite stabilito all’art. 2542 comma 2 c.c., ai sensi del quale la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Lo statuto della societàcooperativa per azioni che abbia adottato il sistema dualistico può pertanto prevedere che il consiglio di gestione sia composto, anche per intero, da soggetti diversi dai soci cooperatori”.

Tuttavia l’ultimo inciso relativo all’autonomia statutaria lascia aperto un dubbio interpretativo. Ci si potrebbe chiedere quale sia la disciplina applicabile nel silenzio dello statuto, e, quindi, se la norma di cui all’art. 2542, comma 2 c.c., possa considerarsi norma derogabile per le società cooperative che abbiano adottato un sistema dualistico, restando norma inderogabile nel caso di modello tradizionale o monistico o se invece sia applicabile l’art. 2409-novies, comma 2 c.c., sulla base del rinvio di cui all’art. 2519 c.c. (in tal caso, anche in assenza di apposita clausola statutaria, il consiglio di gestione potrebbe essere composto esclusivamente da non soci ai sensi di tale disposizione).

 

[1] Tra i sostenitori di tale impostazione si segnalano, ex multis: G. Bonfante, La società cooperativa, in G. Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale, Padova, 2014, pp. 343 ss.; C. Gandini, Commento all’ art. 2544, G. Grippo (a cura di), Commentario delle società, Torino, 2009, pp. 1465 ss. e ivi p. 1467; G. Presti, Amministrazione e controllo nelle cooperative, inA. Abbadessa, G.B. Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorumGian Franco Campobasso, Torino, 2007, Vol. 4, pp. 965 ss. d ivi p. 999; E. Cusa, Il socio finanziatore nelle cooperative, Milano, 2006, pp. 376 ss.; R. Genco, Il governo dell’impresa cooperativa, Giurisprudenza Commerciale, 4/2006, pp. 603 ss. e ivi p. 616.

[2] Cfr. G. Bonfante, cit., p. 343; in tal senso anche E. Cusa, cit, p. 377, secondo il quale l’art. 2542, comma 2 c.c. costituisce “la norma-cardine a tutela dello scopo mutualistico nell’esercizio della funzione gestoria”.

[3] In tal senso v. G. Bonfante, cit., pp. 343 ss.

[4] Ai sensi del quale: “se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico [..,]”.

[5] Ritengono inapplicabile l’art. 2542, comma 2 c.c. al consiglio di gestione: G. Riolfo, Il sistema dualistico, Padova, 2013, p. 912; V. Cariello, Il sistema dualistico, Torino, 2012, pp. 138 ss.; M. Maltoni, Il modello dualistico applicato alle cooperative. Profili applicativi, inF.G. Nardone, U. Tombari (a cura di), Il sistema dualistico: prospettive e potenzialità applicative, Torino, 2009, p. 101; U. Tombari, Governo dell’impresa e sistema dualistico nelle società cooperative, F.G. Nardone, U. Tombari (a cura di), cit., p. 86.

[6] V. Cariello, cit., pp. 140 ss., il quale ritiene che il limite dell’art. 2542, comma 2 c.c. sia un limite alla “definizione in via statutaria del contenuto dei diritti attribuibili ai soci non cooperatori” e che tale esigenza sia già soddisfatta, nelle società cooperative a sistema dualistico, dall’art. 2544, comma 2 c.c.; così anche U. Tombari, cit., p. 86; M. Maltoni, cit., p. 101, secondo il quale: “si può forse valutare l’assenza di qualsiasi prescrizione in tema di composizione del consiglio di gestione […] non come una lacuna da colmare mediante l’applicazione, analogica o diretta, dell’art. 2542, 2° comma, c.c., ma come una opzione motivata dalle peculiarità del modello di amministrazione e controllo che inducono a ritenere soddisfatte le ragioni della norma citata con l’imposizione di una rigorosa composizione qualitativa del consiglio di sorveglianza”.

[7] In tal senso V. Cariello, cit., pp. 138 ss.

[8] Così V. Cariello, cit., p. 140.

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