In assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza.
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