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Codice del Terzo settore: presentato alla Camera lo schema di decreto

30 Maggio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Presentato alla Camera lo schema di decreto legislativo recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di I 04 articoli suddivisi in dodici Titoli, è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. l 06, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del terzo settore.

Tale attività di revisione e riordino è finalizzata al sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione.

Tra le diverse disposizioni, il Titolo quarto è dedicato alle associazioni ed alle fondazioni del Terzo settore.

In particolare, tenuto conto del limitato numero di norme dedicate nel Codice civile ad associazioni e fondazioni, si sono dettate norme relative al governo e all’amministrazione di questi enti, necessarie per il loro adeguato funzionamento in coerenza con le loro finalità tipiche. Alcune misure di governance, come l’obbligo di nominare un organo di controllo interno e un revisore legale dei conti, pur rappresentando un appesantimento rispetto alla disciplina di associazioni e fondazioni del codice civile e alla normativa previgente, sono state ritenute necessarie anche al fine di assicurare un adeguato livello di controllo in enti beneficiari di un trattamento fiscale agevolativo nonché di altre misure di sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel disciplinare la materia, si è peraltro applicato un principio di gradualità, nel senso che gli obblighi inerenti la governance dell’ente sono stati commisurati alle sue dimensioni, espresse sulla base di parametri predeterminati.

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