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Clausole penali statutarie: il punto del Consiglio Notarile di Milano

29 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 198 del 23 novembre 2021 in materia di legittimità della clausole penali statutarie che sanzionino l’inadempimento a taluni obblighi dei soci derivanti dallo statuto e relativamente alla liquidazione delle azioni in caso di riscatto o esclusione ex artt. 2342, 2345, 2437-sexies, 2473-bis c.c.

Di seguito la massima pubblicata sul sito del Consiglio.

Sono legittime le clausole statutarie che sanzionano l’inadempimento a taluni obblighi dei soci derivanti dallo statuto – anche diversi dagli obblighi di conferimento e/o dalle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. – con prestazioni monetarie a carico del socio (che comportino quindi l’insorgere di un’obbligazione pecuniaria) oppure con una alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (quali ad esempio la conversione automatica in altra categoria azionaria o la sospensione o limitazione del diritto di voto) o con l’insorgere di obblighi di diversa natura (c.d. “penali statutarie”).

Lo statuto può prevedere che le penali statutarie di natura pecuniaria siano abbinate a clausole di riscatto o di esclusione all’esito delle quali l’ammontare della liquidazione spettante al socio riscattato o escluso sia inferiore al valore derivante dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, con ciò verificandosi una compensazione del debito dovuto dal socio per la penale con il credito al medesimo spettante in virtù della liquidazione delle azioni o quote, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, e ferma restando la possibilità di riduzione della penale che sia ritenuta manifestamente eccessiva ai sensi dell’art. 1384 c.c.

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