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Giurisprudenza

Clausola vessatoria: è in capo alla banca l’onere di provare la natura professionale del cliente

29 Agosto 2012

Cassazione Civile, Sez. VI, 28 agosto 2012, n. 14679

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 14679 del 28 agosto 2012, la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della vessatorietà della clausola di deroga della competenza territoriale del foro del consumatore nel caso in cui il cliente, persona fisica, svolga un’attività professionale.

Sul punto la Corte, riprendendo il proprio consolidato orientamento, evidenzia come la persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale possa essere considerata alla stregua dei semplice “consumatore” allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.

Nel caso di specie, il cliente, un ingegnere, aveva concluso con la banca un contratto di apertura di credito; la banca sosteneva che tale contratto fosse stato concluso in funzione dell’attività professionale del cliente, dovendosi per l’effetto considerare non vessatoria, in quanto conclusa con un “professionista”, la clausola di deroga della competenza.

La Cassazione, rigettando tale assunto, ha evidenziato come, pur essendo pacifico il fatto che il cliente svolgesse un attività “professionale”, appariva del tutto priva di riscontro la circostanza secondo cui lo stesso avrebbe stipulato il contratto (nel quale non si dava neppure atto della sua qualifica professionale) nell’esercizio o comunque per uno scopo connesso alla sua attività professionale.

Nel caso di specie, quindi, la banca avrebbe dovuto contrastare la presunzione legale di vessatorietà della clausola di deroga al foro del consumatore attraverso la dimostrazione che la stessa era stata invece il frutto di serie trattative individuali.

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