La clausola di sbarramento speciale dell’assegno bancario, apposta sul titolo a norma degli artt. 40 e 41 della legge assegni, ammette l’indicazione del nome di un solo banchiere, al quale possa eseguirsi il pagamento; spetta al giudice del merito, in presenza di un assegno con sbarramento speciale recante il nome di due banchieri ed illegittimamente incassato, valutare le responsabilità delle banche coinvolte, nonché l’eventuale concorso colposo del danneggiato alla produzione del danno.
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