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Giurisprudenza

Clausola abusiva in un contratto tra professionista e consumatore: il giudice non può modificarne il contenuto

14 Giugno 2012

Corte di Giustizia UE, 14 giugno 2012, n. C-618/10

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. C-618/10 del 14 giugno 2012 la Corte di Giustizia UE ha affermato i due seguenti principi di diritto.

1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.

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