Con Risoluzione n. 112/E del 06 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all’istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.
In particolare, posto che nel caso in esame l’importo chiesto a rimborso risultava superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità, l’interpello ha ad oggetto l’obbligo per il contribuente, al fine di ottenerne il rimborso, di presentare un’ulteriore polizza a garanzia delle differenza non coperta dal valore della polizza del professionista (ritenendo, comunque, efficace, seppur parzialmente, il visto), ovvero una polizza che copra l’intero importo chiesto a rimborso (ritenendo il visto invalido).