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Chiarimenti AE sul trattamento fiscale delle perdite su contratto di vendor loan e su strumenti finanziari convertibili

8 Ottobre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 29 dell’8 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento ai fini delle imposte sui redditi da attribuire alle perdite subite da una società a seguito della sottoscrizione di un vendor loan (contratto di finanziamento non cartolarizzato che presenta i tratti tipici di un prestito subordinato) e di strumenti finanziari convertibili in azioni, a causa dell’assoggettamento della società emittente a procedura di concordato preventivo.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che le perdite realizzate dalla società sul vendor loan (quota capitale e interessi maturati e non incassati) siano deducibili dal reddito, ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, a partire dal periodo d’imposta dell’anno di assoggettato dell’emittente a procedura di concordato preventivo con decreto omologato, benché i relativi componenti negativi di reddito siano transitati in bilancio nel corso di esercizi precedenti.

Per quanto riguarda invece il riferimento alla perdita relativa alla quota capitale degli strumenti finanziari convertibili, si ritiene che – trattandosi di titoli diversi dagli strumenti finanziari similari alle azioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie – le relative svalutazioni avrebbero dovuto rilevare fiscalmente nei periodi d’imposta in cui sono state operate in bilancio, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 101, comma 2, 94, comma 4, 92 e 85, comma 1, lettera e), del TUIR; alla predetta perdita non è pertanto applicabile l’articolo 101, comma 5, TUIR, in quanto i titoli in questione non rivestono la natura fiscale di “crediti”.

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