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Chiarimenti AE sulla distribuzione della riserva in sospensione d’imposta

3 Settembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 332 dell’8 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla distribuzione della riserva in sospensione d’imposta.

In particolare, i chiarimenti riguardano il regime fiscale applicabile ai soci, titolari di partecipazioni qualificate, i quali hanno percepito, nel corso del periodo d’imposta 2018, somme derivanti dalla distribuzione parziale della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio ai sensi dell’articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, di immobili strumentali di proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento.

Rinviando alla lettura della Risposta allegata per ulteriori informazioni, si evidenzia come l’Agenzia abbia ritenuto che la società, in caso di distribuzione (anche parziale) della riserva in sospensione d’imposta non oggetto di affrancamento, deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (in capo alla stessa società).

Pertanto, la riserva in sospensione d’imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta.

Una volta stabilito il periodo di formazione, ai fini fiscali, della riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione, in merito al quesito proposto dall’istante, l’Agenzia ha ritenuto che, trattandosi di riserve, per quanto sopra argomentato, formatesi con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell’esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio (e ha costituito, appunto, il presupposto impositivo per la tassazione dei medesimi utili in capo alla società istante), si ritiene che alla fattispecie rappresentata dal contribuente non si applichi la regola transitoria di cui al comma 1006 della sopra menzionata legge n. 205 del 2017, bensì la regola generale; conseguentemente, la società istante dovrà operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento calcolata sull’ammontare della riserva oggetto di distribuzione ai due soci detentori, come dichiarato in istanza, di partecipazioni qualificate.

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