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Chiarimenti AE sulla deducibilità degli ammortamenti in caso di fusione societaria

10 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 47 del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di deducibilità degli ammortamenti in caso di operazione di fusione.

Sul punto l’Agenzia evidenzia come l’istituto della fusione prevede che vi sia continuità di valori fiscali dei beni transitati dal soggetto incorporato al soggetto incorporante.

In considerazione di tale principio, a prescindere dalle modalità di valutazione dei beni adottata in bilancio al momento dell’operazione di fusione, il valore fiscale sarà pari a quello ereditato sulla base del residuo valore fiscale che i medesimi cespiti avevano in capo alle incorporate.

Tale valore dovrà corrispondere al valore fiscale originario dei beni, rilevato dalle incorporate al netto delle quote di ammortamento dedotte fino al momento di efficacia giuridica della fusione. Pertanto, il valore indicato nel registro dei cespiti ammortizzabili assume rilievo come dato base, cui occorre sommare algebricamente gli incrementi e le riduzioni del medesimo valore originate da fenomeni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile IRES (es. ammortamenti fiscali).

Laddove la società incorporante avesse già operato sui beni acquisiti in sede di fusione eventuali ammortamenti dedotti ai fini fiscali, il valore fiscale dei beni acquisiti deve essere oltre che al netto degli eventuali ammortamenti già dedotti ai fini fiscali dalle incorporate in esercizi precedenti, anche al netto degli ammortamenti già dedotti ai fini fiscali dalla stessa incorporante; pertanto, eventuali maggiori ammortamenti rilevati a conto economico dovranno essere sterilizzati mediante variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

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