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Chiarimenti AE sul trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da falcidia concordataria

27 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 85 del 23 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da falcidia concordataria di una società.

In particolare, la Risposta dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sui seguenti profili:

  1. identificazione delle “perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate” di cui al citato comma 4-ter;
  2. modalità di erosione degli interessi passivi di cui al comma 4 dell’articolo96 del TUIR;
  3. modalità tecnico-applicative della normativa in oggetto, in relazione alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi;
  4. applicazione del comma 4-bis del medesimo articolo 88 ai componenti derivanti dalla conversione del rimanente 5 per cento dei crediti non strategici in azioni di Classe B della società.

In relazione al punto 1, l’AE ha ritenuto che, poiché le componenti da considerare sono valori riconducibili al soggetto in concordato, laddove la disposizione normativa preveda anche l’utilizzo delle perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate dalla fiscal unit, la stessa fa riferimento esclusivamente alle perdite prodotte dalla medesima società e trasferite al consolidato e non a quelle riferibili alle altre società che partecipano al consolidato stesso.

In relazione al punto 2 ha ritenuto che, con riferimento alle perdite pregresse, le stesse siano utilizzabili oltre il limite dell’80 per cento al fine di individuare la quota di sopravvenienza attiva detassata. Pertanto, poiché gli interessi passivi pregressi al pari delle perdite pregresse rappresentano delle poste fiscali che negli esercizi successivi potrebbero dar luogo alla determinazione di un minor reddito imponibile, ha ritenuto che anche in relazione a tali oneri finanziari trovi applicazione la medesima regola di consumazione integrale prevista per le perdite fiscali. Ciò significa, quindi, che tali interessi passivi devono intendersi consumati e non più riportabili negli esercizi successivi a prescindere dai limiti ordinari imposti all’utilizzo dal comma 4 dell’articolo 96 del TUIR.

In relazione al punto 3 ha ritenuto che, il contribuente, in relazione all’utilizzo della perdita d’esercizio, dovrà effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF nel modello della dichiarazione dei redditi per un importo pari alla differenza tra la sopravvenienza attiva e la perdita di periodo (calcolata senza tener conto della sopravvenienza attiva), le perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate e gli interessi passivi indeducibili di cui al comma 4 dell’articolo 96 del TUIR. Di conseguenza, l’ammontare della perdita trasferita al consolidato e non utilizzata dalla fiscal unit, sottratta dalla sopravvenienza attiva, sarà compensata nel modello CNM riducendo l’importo rilevato nel rigo CS1 che, pertanto, dovrà risultare ridotto rispetto all’anno precedente per l’importo delle perdite pregresse che risultano erose.

In relazione al punto 4 ha previsto che, laddove in applicazione dei corretti principi contabili la contabilizzazione della conversione in parola evidenzi un provento, quest’ultimo concorre alla formazione del reddito imponibile, secondo le modalità disposte nel citato articolo 88, comma 4-bis. A tal proposito, ha evidenziato che nella relazione illustrativa all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, determina l’estensione del meccanismo di detassazione anche ai componenti positivi di reddito che emergono a seguito della conversione di crediti in strumenti partecipativi.

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