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Chiarimenti AE sul regime fiscale applicabile ad un prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da un “investitore qualificato”

31 Ottobre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 448 del 29 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile ad un prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da un “investitore qualificato”.

Sul punto l’Agenzia ricorda come anche le obbligazioni convertibili in azioni sono considerate, dal punto di vista civilistico, delle vere e proprie obbligazioni fino al momento dell’eventuale conversione in azioni e, qualora la conversione non venga effettuata, fino alla loro scadenza. Pertanto, anche le obbligazioni convertibili in azioni incorporano un’operazione di finanziamento in forza del quale il sottoscrittore ha diritto alla restituzione della somma mutuata oltre ad una remunerazione pattuita.

Dal punto di vista fiscale, il regime dei titoli obbligazionari si applica alle obbligazioni come definite dal Codice civile e ai titoli similari, caratterizzati anche questi ultimi dall’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, oltre a non attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa (cfr. articolo 44, comma 2, lettera c), del Tuir).

Ai fini del rispetto di tale definizione, nell’ipotesi di un prestito obbligazionario convertibile in azioni il valore minimo di rimborso (almeno pari al valore nominale dei titoli emessi) deve essere verificato al momento del rimborso stesso.

In linea generale, gli interessi e altri proventi derivanti dai titoli obbligazionari e dai titoli similari che abbiano tali caratteristiche, emessi dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 26 per cento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto.

Sono, invece, soggetti al regime dell’imposizione sostituiva delle imposte sui redditi prevista dal d.lgs. n. 239 del 1996, in luogo della predetta ritenuta alla fonte, tra gli altri, gli interessi ed altri proventi da obbligazioni, titoli similari non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione purché detenuti da uno o più “investitori qualificati” ai sensi dell’articolo 100 del TUF.

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