WEBINAR / 11 Ottobre
Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio


Le novità al processo di Adeguata Verifica

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 18/09


WEBINAR / 11 ottobre
Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio - Le novità al processo di Adeguata Verifica
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Cessioni in blocco: la prova dell’inclusione del credito ceduto

9 Dicembre 2022

Segnalata da: Avv. Raffaele Carbone

Tribunale Firenze, 05 dicembre 2022, n. 3401 – G.U. Carloni

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Firenze si è espresso in materia di cessioni in blocco dei crediti ex art. 58 TUB e sulla prova che deve fornire il cessionario.

Sul punto, il giudice evidenzia come la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Nella pronuncia in oggetto il Tribunale ha evidenziato quale tipo di prova debba essere fornita dal cessionario nel caso di assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale.

Sul punto, il Tribunale ha evidenziato tre principi necessari ai fini della valutazione della legittimazione attiva del cessionario:

  • la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è il presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti;
  • il cessionario deve fornire la prova dell’inclusione del singolo credito in caso di contestazione;
  • la prova va assolta con la produzione del contratto di cessione corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.

Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale, la necessaria prova documentale dell’effettiva inclusione dello specifico credito nell’ambito dell’oggetto dei contratti di cessione in blocco conclusi non era stata adeguatamente fornita dal cessionario nel corso della fase istruttoria, non avendo offerto in comunicazione altre produzioni documentali, come ad esempio il contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 11 Ottobre
Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio


Le novità al processo di Adeguata Verifica

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 18/09


WEBINAR / 17 Ottobre
Basilea IV: le novità del CRR III


Impatti per banche e intermediari finanziari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/09

Iscriviti alla nostra Newsletter