Con l’ordinanza n. 16368 del 17 giugno 2025 (Pres. Scarano, Rel. Tassone), la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della legittimazione sostanziale del cessionario nell’ambito di una cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, accogliendo il ricorso di un debitore che contestava la riferibilità del proprio debito a quelli oggetto della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione della mandataria della cessionaria, la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.
Secondo la Cassazione, tuttavia, la motivazione della corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati in tema di prova della legittimazione nell’ambito della cessione di crediti in blocco.
Richiamando una nutrita giurisprudenza (tra cui Cass. 17944/2023 e 31188/2017), la Suprema Corte ribadisce che “la pubblicazione dell’avviso della cessione […] non ha efficacia costitutiva» e che «il credito controverso [deve essere] riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco”.
Nel caso di specie, l’avviso indicava genericamente come ceduti i “crediti derivanti da facilitazioni creditizie» sorte tra il 1977 e il 2019: secondo la Corte, tale espressione è “talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti”.
L’ordinanza conclude con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi richiamati.