La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23852 del 25 agosto 2025 (Pres. L. Abete, Rel. C. Crolla), si è pronunciata su un caso che vedeva il cessionario di diversi crediti originariamente di Banca Marche opporsi al decreto di esecutività dello stato passivo di un fallimento che escludeva le sue pretese in quanto, secondo il Tribunale, non era stata fornita la prova della titolarità del credito oggetto di cessione.
Preliminarmente, la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui «la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b., ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta».
Nel caso di specie, la ricorrente affermava di essere divenuta titolare dei crediti controversi a seguito di plurime cessioni: da Banca Marche a Nuova Banca Marche, da questa a REV Gestione Crediti, e da quest’ultima alla ricorrente stessa.
La Corte, quindi, ha richiamato il provvedimento di Banca d’Italia del 26 gennaio 2026, il quale aveva disposto «che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca Marche al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Banca Marche per effetto del provvedimento n. 1241108 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e delle passività siano ceduti a REV Gestione Crediti ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs. 180/2015. Restano esclusi dalla cessione, e, in conformità al programma di gestione, saranno oggetto di successivi trasferimenti a REV Gestione Crediti: i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Banca delle Marche spa al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata Medio Leasing in amministrazione straordinaria che saranno ceduti solo a seguito del trasferimento delle attività e passività di Medioleasing a Nuova Banca Marche».
Secondo la Corte, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non solo che le posizioni creditorie fatte valere con l’insinuazione allo stato passivo fossero ricomprese nel perimetro dei crediti in sofferenza ceduti in blocco, ma anche che le stesse non fossero incluse tra quelle non oggetto di cessione in base ai criteri dettati dal provvedimento.
La Corte, infine, ha osservato come «l’insufficienza probatoria circa disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio, non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso da REV Gestione Crediti [al ricorrente]»
La Corte, quindi, ha rigettato il ricorso.