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Giurisprudenza

Clausole di aggiustamento prezzo e di indennizzo

12 Febbraio 2024

Elisabetta Trecani

Tribunale di Milano, 17 luglio 2023, n. 6024 – Pres. Dal Moro, Rel. Simonetti

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6024 del 17 luglio 2023, si è pronunciato sulla differenza che intercorre fra le “clausole di aggiustamento del prezzo” e le “clausole di indennizzo nella determinazione del prezzo” nei contratti di compravendita di partecipazioni societarie.

Sulla scorta del principio di diritto recentemente ribadito anche dalla Corte di legittimità (Cass. ordinanza n. 9374/2022), il Tribunale di Milano ha chiarito come, pur essendo entrambe le clausole prodromiche a garantire la consistenza patrimoniale della società e la sua capacità reddituale, esse agiscono su piani differenti.

Le clausole di aggiustamento del prezzo costituiscono, infatti, il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle quote al momento del closing, mentre le clausole di indennizzo sono da ricollegarsi alla previsione di una prestazione, eventuale e complementare, a carico venditore, che sorge unicamente in caso di violazione da parte di quest’ultimo delle clausole di garanzia convenzionale

Nel caso in esame, la clausola discussa era stata inclusa dalle parti nel contratto di cessione di quote societarie al fine di garantire la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal venditore in favore del compratore; non incidendo in alcun modo sul prezzo definitivo di cessione delle quote societarie, che rimane immutato nell’assetto negoziale, tale clausola deve essere inquadrata nella fattispecie della c.d. “clausola indennitaria”, e pertanto, è da ricondursi  nell’alveo delle “clausole di indennizzo nella determinazione del prezzo” con la conseguenza che, in caso di eventuale violazione della clausola indennitaria da parte del venditore,  in capo a quest’ultimo sorge uno specifico obbligo di adempire ad una prestazione indennitaria complementare ed eventuale nei confronti del compratore.

La clausola de qua assolve dunque il compito di “ripristinare l’originario equilibrio tra le prestazioni” contrattualmente stabilite (e garantite dal compratore) nel contratto di cessione di quote societarie originario.

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