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Cessione delle partecipazioni sociali del socio unico: chiarimenti AE sul regime fiscale

24 Gennaio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 42 del 21 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme percepite dall’ex socio unico a seguito della cessione della partecipazione sociale.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che ai fini fiscali, i redditi di natura finanziaria ritraibili in relazione al possesso di partecipazioni sociali sono, da un lato, gli utili (dividendi) che riflettono la remunerazione che il socio ritrae dalla partecipazione alla società e, dall’altro, le plusvalenze (capital gain) realizzate in sede di cessione a titolo oneroso delle medesime.

Nella classificazione dei redditi nelle diverse categorie previste dall’articolo 6 del TUIR, per le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, i dividendi trovano collocazione nell’ambito dei redditi di capitale (disciplinati dall’articolo 44 e seguenti del TUIR), mentre le plusvalenze in quella dei redditi diversi (disciplinati dall’articolo 67 e seguenti del medesimo testo unico).

Pertanto, la tassazione di redditi che costituiscono dividendi avviene nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione al capitale o al patrimonio di società, quali soci titolari del diritto di partecipazione agli utili della società.

Pertanto, evidenzia l’Agenzia, le oggetto di interpello non rappresentano, per il Sig. Tizio, redditi aventi natura sostitutiva di utili, ma una integrazione del corrispettivo derivante dalla predetta cessione della partecipazione nella Società, in considerazione del fatto che per effetto dell’evento incerto rappresentato dall’incasso dei crediti l’ex socio ha ricevuto al momento della cessione un corrispettivo di vendita inferiore a quello che sarebbe stato percepito in assenza dei Contenziosi legali.

Ne consegue che le somme in esame costituiscono per il Sig. Tizio redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, da assoggettare all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e articolo 1, comma 1005, legge 27 dicembre 2017, n. 205).

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