WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Cessione del quinto e Lexitor: l’ABF torna sull’estinzione anticipata

27 Maggio 2022

Collegio ABF di Bologna, 22 aprile 2022, n. 6470 – Pres. Marinari, Rel. Petrelli

Di cosa si parla in questo articolo

Con Decisione n. 6470 del 22 aprile 2022 l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) è tornato a pronunciarsi sull’estinzione anticipata dei finanziamenti (nel caso di specie cessione del quinto) e la restituzione di parte dei costi secondo la disciplina delineata della sentenza Lexitor.

In particolare, la controversia riguarda il diritto del consumatore alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, in ragione dell’estinzione anticipata dello stesso rispetto alla data pattuita contrattualmente.

Sul punto, evidenzia l’ABF, l’art.125-sexies del TUB, prevede il diritto da parte del cliente a conseguire una diminuzione del costo totale del credito relativamente agli interessi e ai costi previsti per il periodo residuo del contratto.

L’indirizzo che l’ABF aveva seguito fino al dicembre 2019 prevedeva il rimborso dei soli costi recurring, in quanto concretizzerebbero un’attribuzione patrimoniale in favore della banca priva di causa.

Per quanto riguarda i costi up front non era riconosciuta la rimborsabilità, in quanto si trattava di costi relativi ad attività preliminari alla concessione del prestito, interamente esauriti prima dell’estinzione anticipata.

In questo contesto interpretativo si è inserita la decisione della Corte di giustizia europea C-383/18 (Lexitor) che ha stabilito la ricomprensione nel rimborso di tutti i costi posti a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Successivamente il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), ha previsto l’allineamento del TUB alla disciplina indicata dalla sentenza Lexitor.

Tuttavia, la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione) è stata individuata in quella vigente al momento della stipulazione.

Pertanto, l’ABF ha ritenuto che per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, con riferimento al’estinzione anticipata della cessione del quinto, si dovrà continuare a distinguere tra costi recurring e up front e pertanto non potranno essere rimborsati al cliente i costi di istruttoria e degli oneri di distribuzione in quanto prodromici e preliminari alla concessione del finanziamento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04

Iscriviti alla nostra Newsletter