WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Cessione del credito: effetti dell’iscrizione in G.U. ex art. 58 TUB

8 Marzo 2021

Avv. Alessandra Fabiani

Tribunale di Lecce, 19 febbraio 2021 – G.E. Errede

A seguito di pignoramento immobiliare intrapreso nell’anno 2013, la banca, creditrice a titolo di mutuo per l’acquisto dell’immobile pignorato, è intervenuta nella procedura esecutiva per il recupero coattivo del credito. L’immobile è stato venduto all’asta. Successivamente, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita nella procedura esecutiva, in sostituzione dell’originario creditore e chiedendone l’estromissione, la società cessionaria del credito per effetto di un’operazione di cartolarizzazione, assumendo di esserne la titolare e depositando l’avviso in G.U. della cessione del credito. Con ricorso ex art. 512 c.p.c. depositato per l’udienza di discussione del piano di riparto, il debitore ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della intervenuta deducendo che il solo avviso in G.U. della cessione non soddisfa la prova della effettiva titolarità del credito.

Con ordinanza pubblicata il 19/02/2019 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione alla distribuzione ed ha escluso la cessionaria dalla distribuzione del ricavato dalla vendita.

Secondo il giudice dell’esecuzione di Lecce, l’avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sullaGazzetta Ufficiale (e/o l’iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto; non ha valenza costitutiva; non sana eventuali vizi dell’atto e non fa parte della documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa.

Difetta, conclude l’ordinanza, la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

I principi pronunciati in motivazione dal Tribunale salentino confermano l’orientamento dei giudici di legittimità, richiamati dall’opponente (Cass. Civ. Sez. I, Ord. 28.02.2020 n. 5617;Cass. civ. Sez. III, Ord. 13-06-2019 n. 15884;Cass. civ. Sez. III, Ord. 25-09-2018 n. 22548; Cass. Civ., Sez. I, Sent. 02.03.2016 n. 4116).

Tra le decisioni segnalate, meritano di essere ricordate le precisazioni contenute nell’ordinanza della I sezione n. 5617/2020, relative:

– alla funzione assegnata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione: “fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell’articolo 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste.”;

– al contenuto della pubblicazione in G.U. prescritto dalla norma: “minimo essenziale … l’enunciazione di un “fatto” estremamente ridotto, di mera sintesi.”;

– all’efficacia probatoria della pubblicazione in G.U.: “puo’ costituire, al piu’, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione … Ma di sicuro non da’ contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne’ tanto meno consente di compulsare la reale validita’ ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere.”;

– al contenuto che la pubblicazione dovrebbe avere affinchè il soggetto che assume la titolarità del credito possa dimostrare la propria legittimazione: “…non dovrebbe lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex articolo 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”;

– al principio di “sana e prudente gestione” di cui all’articolo 5 TUB al quale dovrebbe essere “ispirato l’approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate”; trattandosi, peraltro, continua l’ordinanza citata, “di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio”.

Importante, infine, è la motivazione addotta dal Tribunale a sostegno del rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità dell’opposizione ex art. 512 c.p.c. (perché tardiva) sollevata dalla difesa della cessionaria, con la quale ha precisato che, in sede di distribuzione: la contestazione della sussistenza di uno o più crediti “può essere proposta fino all’udienza di discussione del progetto di distribuzione anche solo verbalmente davanti al giudice dell’esecuzione (v. Cass. n. 5006/2008)”; il termine iniziale per sollevare le contestazioni coincide con l’udienza di distribuzione; prima della domanda di collocazione o prima che sia posto in essere il piano di distribuzione non è possibile proporre le opposizioni.

 


WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03
Iscriviti alla nostra Newsletter