Con Comunicazione n. 207480 del 12 ottobre 2021 Consob ha fornito chiarimenti in ordine all’attività di distribuzione di investment certificates.
La Comunicazione analizza in particolare uno schema operativo finalizzato alla distribuzione di investment certificates alla clientela retail che prevede il conferimento, da parte dell’intermediario “manufacturer, offerente ed emittente” ad un intermediario “distributore” dell’incarico – remunerato dal pagamento di una commissione – di promuovere i certificates e di dar seguito agli ordini dei clienti sull’MTF.
Nella Comunicazione Consob si sofferma su due questioni relative:
- alla rilevanza del pagamento della commissione all’intermediario distributore;
- all’inquadramento dell’attività svolta dal medesimo intermediario distributore nel contatto con gli investitori finali.
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha evidenziato come il pagamento della commissione da parte dell’intermediario “manufacturer, offerente ed emittente” al distributore risulti soggetto alla disciplina degli inducement prevista dal regime MiFID II.
Inoltre, evidenzia Consob, tenuto conto delle stringenti condizioni di ammissibilità previste per il pagamento e la ricezione di “incentivi”, l’intermediario che paga la commissione dovrebbe verificare l’idoneità dell’attività prestata dal distributore all’innalzamento della qualità del servizio offerto e a garantire il rispetto del miglior interesse degli investitori finali.
Sul secondo punto, invece, la Consob evidenzia come l’attività svolta dall’intermediario nei confronti del cliente finale appaia riconducibile alla prestazione di un servizio esecutivo unitamente allo svolgimento di attività di promozione. Considerata la sottile linea di demarcazione tra l’attività di promozione e quella di consulenza, e tenuto conto delle condizioni di ammissibilità degli “incentivi”, gli intermediari che si interfacceranno con la clientela dovranno valutare di adottare modelli operativi che prevedano il sistematico abbinamento della consulenza ai servizi di investimento esecutivi.
La Consob ha altresì chiarito che ove, invece, gli intermediari distributori non intendano prestare il servizio di consulenza, occorre che i medesimi predispongano adeguati presidi procedurali e di controllo sia per scongiurare il rischio che l’attività concretamente svolta sfoci nella presentazione di un dato strumento finanziario come adatto per quel cliente sia per garantire il rispetto della disciplina in materia di incentivi.