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Giurisprudenza

In caso di dichiarazione ultrattiva, è sufficiente un accertamento formale e non sostanziale

28 Maggio 2018

Avv. Andrea Maria Ciotti, Taxnet Studio Legale e Tributario

Cassazione Civile, Sez. V, 20 marzo 2018, n. 4967 – Pres. Chindemi, Rel. Balsamo

In materia tributaria è stato chiarito che non risulta necessario un previo accertamento sostanziale, nel caso in cui il rapporto tributario sussista con soggetti e con oggetto tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del contribuente o, com’anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè di una dichiarazione, o denuncia, del contribuente che, a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario, non dev’essere riformulata quando, in assenza di variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi, inutile. Di conseguenza, in tema di tributi locali e con riferimento ad un rapporto giuridico tributario a dichiarazione ultrattiva, l’esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell’imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l’ufficio intende far valere in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto e, in particolare, in ordine alla qualità dell’oggetto del tributo, non si possa considerare come voluta dal contribuente dichiarante, anche a seguito della sopravvenienza di nuove norme (cfr. Cass. n. 9433/2005).


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Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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