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Giurisprudenza

Casi di legittimità della notifica della cartella di pagamento senza preventivo avviso bonario

16 Luglio 2021

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 21 gennaio 2021, n. 1168 – Pres. Virgilio, Rel. Nonno

Di cosa si parla in questo articolo

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche qualora non sia preceduta dall’avviso bonario di cui all’art. 36-bis, co. 3 del d.P.R. n. 29 settembre 1973 n. 600, nell’ipotesi in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione, ma soltanto mancati od insufficienti versamenti delle somme ivi esposte o divergenza tra il quantum versato e dichiarato.

Il principio contenuto nella ordinanza in oggetto sembra essere conforme ad un precedente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia (Cass n. 33344/2019).

Nella fattispecie in esame, una società a responsabilità limitata proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA, con riferimento all’anno d’imposta 2006.

Tale cartella – emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, espletato nei confronti di un’altra società – veniva, infatti, notificata anche alla società ricorrente quale responsabile in solido, a seguito di cessione di azienda in suo favore da parte dell’obbligata principale.

A seguito del rigetto, da parte della Commissione Tributaria Provinciale competente, del ricorso della contribuente, quest’ultima ricorreva con successo in appello.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale osservava come gli omessi versamenti riguardassero la società cedente e non anche la contribuente, destinataria della notificazione della cartella quale responsabile in solido.

Inoltre, non era stata inviata nei confronti della contribuente stessa, quale cessionaria del compendio aziendale, alcuna preventiva comunicazione di irregolarità, con conseguente annullabilità dell’iscrizione a ruolo.

Tali conclusioni non venivano condivise dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, accoglieva il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, formulato sulla base di unico motivo di ricorso consistente nella lamentata violazione e falsa applicazione dell’articolo 36-bis, d.P.R. 600/1973, e dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, stante, secondo l’Ufficio, la non contestazione della debenza dei versamenti e la non necessarietà dell’invio della comunicazione di irregolarità alla cessionaria.

A parere della Suprema Corte, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato deve considerarsi legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, nel caso in cui la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.

Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione. Nel caso invece, di riscontrata regolarità dichiarativa, non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. nn. 3154/2015; 42/2014; 17396/2010).

Inoltre, nella fattispecie in esame, i giudici di legittimità hanno sottolineato come nel caso di comunicazione dell’esito della liquidazione, il relativo obbligo imposto all’Amministrazione Finanziaria non fosse sanzionato da alcuna nullità, trattandosi invece di mera irregolarità (Cass. n. 17479/2019; 13759/2016).

Quanto poi alla possibile violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 6, comma quinto della l. 212/2000, sanzionato a pena di nullità, questo trova applicazione, secondo il dettato normativo, unicamente in presenza di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, e, dunque, non nei casi in cui, come quello in oggetto, si riscontri l’assenza di alcun margine di interpretazione (In tal senso Cass. 8342/2012, 15584/2014, 12023/2015).

La possibilità di pagamento agevolato delle sanzioni, scaturente dalla notifica della comunicazione di irregolarità, è peraltro garantita anche a seguito di notifica della cartella di pagamento (Cfr. Cass. 17479/2019).

Ciò premesso, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviando il giudizio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione.

 

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