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Giurisprudenza

Carte di credito revolving ed inclusione nel TAEG di alcune commissioni

14 Giugno 2022

Collegio di coordinamento ABF, 2 maggio 2022, n. 6856 – Pres. Maugeri, Rel. Di Rienzo

Collegio di coordinamento ABF, 2 maggio 2022, n. 6858 – Pres. Maugeri, Rel. Bargelli

Di cosa si parla in questo articolo

Con le due decisioni nn. 6856 e 6858 entrambe del 2 maggio 2022 il Collegio di coordinamento ABF si è pronunciato relativamente all’inclusione nel calcolo del TAEG di alcune commissioni riferibili a carte di credito revolving.

In particolare, con la Decisione n. 6856, il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto che debba ritenersi esclusa dal calcolo del TAEG la “commissione di anticipo contante”. 

Questo in ragione del fatto che l’utilizzo prevalente della carta revolving è quello del consumo, cioè per acquisti, mentre l’anticipo contanti rappresenta una modalità di utilizzo della carta alternativa all’utilizzo per acquisti mediante POS, ma certamente non la più utilizzata.

Con la Decisione n. 6858, invece, il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto che, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 23 agosto 2010 di attuazione della direttiva 48/2008 sul credito al consumo, vadano esclusi dal calcolo del TAEG i costi di invio dell’estratto conto, sempreché sia garantita al cliente la libertà di scelta tra modalità di inoltro gratuite e a pagamento.

Al fine di valutare la libertà di tale scelta, rilevano: 

  • l’indicazione, nelle condizioni generali di contratto, delle opzioni di invio (postale o digitale) e della specificazione dei relativi costi 
  • la previsione delle spese di inoltro, di cui sia data separata evidenza rispetto al TAEG
  • il fatto che tali spese non siano elevate oltre il livello normale

Diversamente, dopo l’attuazione della direttiva 48/2008, la scelta fra le opzioni di invio, cosicché la preferenza per l’invio cartaceo, deve riflettersi nel calcolo del TAEG.

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