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Carried interest: chiarimenti Agenzia delle Entrate sul regime fiscale

27 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 225 del 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.67 TUIR sui proventi derivanti da quota di partecipazione alla società da parte del manager.

L’articolo 60, comma 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 prevede che i « proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati», si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».

La presunzione in questione, operante ope legis, è applicabile in presenza delle condizioni individuate dal medesimo articolo, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero:

a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione».

Al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), quindi, al provento percepito dal manager o dal dipendente è attribuita ex lege natura finanziaria a prescindere da qualsiasi legame con l’attività lavorativa prestata presso la società, ente o OICR partecipati.

L’assenza di una delle condizioni richieste pone il tema della qualificazione reddituale, e richiede una analisi volta a verificare caso per caso la natura del provento, onde stabilire se esso sia effettivamente collegato all’assunzione del rischio derivante dall’investimento, o se viceversa rappresenti un compenso per l’attività lavorativa prestata.

Nel caso in esame, sono soddisfatti il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 60 del decreto legge n. 50 del 2017, ossia dell’investimento minimo da parte del Manager e quello di cui alla lettera c) ossia l’obbligo di detenere la partecipazione per un periodo di cinque anni.

In merito al requisito di cui alla lettera b), l’Agenzia evidenzia che la disposizione in esame prevede la maturazione dei diritti patrimoniali rafforzati solo dopo che tutti i soci abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento.

Nel caso di specie, i soci per effetto dell’accordo firmato hanno previsto di non distribuire alcun dividendo e sulla base del Piano decorsi i cinque anni viene riconosciuto l’extra-rendimento al Manager a prescindere dall’attribuzione dell’hurdle rate agli altri soci o del cambio di controllo della Società. Nel caso di specie, non può ritenersi soddisfatto il requisito previsto dalla citata lettera b), pertanto la qualificazione fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione come redditi di natura finanziaria non opera ope legis e, conseguentemente, si rende necessaria un’analisi delle caratteristiche dell’investimento ai fini dell’individuazione della natura reddituale dei proventi dallo stesso derivanti.

Pertanto, evidenzia l’agenzia, l’eventuale capital gain derivante dalla cessione della quota, pari alla differenza tra il prezzo di vendita (incluso l’eventuale Premium) e il costo d’acquisto sostenuto dal Manager all’atto di sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale, può essere considerato un reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir ed in quanto tale essere assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

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